Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 918 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 918 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHUMILLAS HERRANZ FIDEL N. IL 20/12/1971
avverso la sentenza n. 6155/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Herranz Fidel Chumillas ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale
del capoluogo emiliano in relazione ai reati di resistenza ufficiale e lesioni personali aggravate.
Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, l’erronea applicazione di legge penale in relazione agli
artt. 337, 43 e 59 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione in merito al
mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla denegata applicazione delle
‘circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per un verso, il ricorrente rinnova i medesimi argomenti già dedotti in appello e non si
confronta con le puntuali risposte fornite al riguardo dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. Per altro verso, propone doglianze non scrutinabili nella sede di legittimità in quanto tese
a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni di merito (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), a fronte della linearità e della conformità a logica e diritto
delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione in merito alla ritenuta integrazione dei
reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (v. pagine 2 e 3 della motivazione
della sentenza impugnata).
2.3. Infine, è insindacabile in questa Sede anche la valutazione compiuta in merito alla
insussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche, correttamente
argomentata dalla Corte distrettuale alla luce del precedente penale per furto e dell’assenza di
elementi positivamente valutabili a favore del Chumillas, in perfetta aderenza al costante
‘insegnamento di questo Giudice di legittimità (ex plurimis
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012,
Gallo e altri, Rv. 252900).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi
Il Presidente
Giacomà Paoloni
giudizio di penale responsabilità; col secondo motivo, l’erronea applicazione di legge e la