Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9179 del 10/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9179 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mondino 3onathan, nato a Mondovì (Cn) il 15.5.91
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Mondovì del 28.9.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di 8 mesi di
reclusione e 8000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato la propria
decisione ed, in particolare, la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità ed assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la
presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” t . cla ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafidi, Rv.
232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza,
deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti.
Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv.
215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
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Data Udienza: 10/01/2014
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può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di
una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633)
non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa,
“essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo come, appunto, avvenuto
nella specie ove il Tribunale ha espressamente valutato ed escluso “sulla base degli atti” la
possibilità per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
dall’art. 129 c.p.p.)
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014
Il Consi
estensore
P.Q.M.