Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9178 del 10/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9178 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Di Luca Gerardo, nato il 7.6.43
imputato art. 4 D.Lgs. 494/96
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 20.7.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata irrogata la pena di
3000 C di ammenda per il reato di cui all’art. 4 d.lgs 494/96;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 19.11.13, il ricorrente ha rinunciato al
ricorso in Cassazione tempestivamente proposto contro la sentenza suddetta;
Rilevato che il ricorso era, comunque, a monte inammissibile per una causa assorbente
costituita dal difetto di abilitazione del difensore che aveva proposto il ricorso ( non iscritto nel
prescritto albo speciale ex art. 613
Poiché segue, per legge, la condanna alle spese processuali ed al versamento della
somma di C 500 a favore della Cassa delle Ammende
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
Data Udienza: 10/01/2014
dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di C 500.
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Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014