Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9176 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9176 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRESCENZO GAETANO N. IL 25/01/1968
avverso la sentenza n. 361/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 18.4.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza
del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, emessa in data 14.2.2011, con la
quale Crescenzo Gaetano, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di giorni 18
di reclusione ed euro 90,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 2 co.1
bis L.638/1983.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento
psicologico del reato.
Con memoria, depositata in data 23.12.2013, nel ribadire le precedenti censure, si
evidenzia che il ricorso non può non ritenersi meritevole di un approfondito esame e
che quindi non può essere trattato in camera di consiglio.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che il reato contestato non richieda il dolo specifico, esaurendosi con
la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute
(cfr. Cass.pen.sez.3 n.47340 del 15.11.2007).
Si è quindi ritenuto che il dolo generico non viene meno, né è comunque intaccato dalla
tardività del versamento e neppure dall’aver il datore di lavoro demandato a terzi,
anche professionisti in materia, l’incarico di provvedere, perchè obbligato al
versamento è il titolare del rapporto di lavoro e come tale deve vigilare che il terzo
adempia all’obbligazione di cui egli è l’esclusivo destinatario (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 n.33141 del 10.4.2002; Cass. Sez. 3 n.5416 del 7.11.2002; Cass. Sez. 3 n.2354 del
18.11.2009; Cass.sez. 3 n. 34619 del 23.6.2010).
La Corte territoriale, rinviando legittimamente per relationem alla sentenza di primo
grado, ha ritenuto, sulla base delle stesse prospettazioni difensive, la sussistenza
dell’elemento psicologico (dolo generico) del reato.
bel resto, anche con il ricorso si continua a ribadire di aver omesso il versamento
delle ritenute, operando una sorta di “autoriduzione” o “compensazione” a cagione
delle calamità naturali che avevano colpito l’ azienda agricola.
La Corte distrettuale ha già escluso che la giustificazione addotta dall’imputato possa
avere “valenza scriminante a norma dell’art.5 c.p.”.
E neppure potrebbe configurarsi l’esimente dello stato di necessità, difettandone
palesemente i presupposti. La scriminante di cui all’art.54 c.p. presuppone, invero,
l’esigenza di evitare il danno grave alla persona (imperiosa e cogente, tanto da non
lasciare altra alternativa se non quella di violare la legge) e che l’azione delittuosa sia
commessa per evitare un pericolo che abbia il carattere dell’attualità.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
1

OSSERVA

cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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