Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9175 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9175 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DORO MICHELE N. IL 16/10/1964
avverso la sentenza n. 174/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del 15/5/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Vicenza ha applicato al Sig. Michele DORO in relazione al reato ex art.73, comma
5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 12/1/2013, la pena di 2 anni di reclusione e
3.000,00 euro di multa.
Avverso tale decisione è stato presentato ricorso con riserva di presentazione dei motivi,

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi,
conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014
L’

re

residènte

I motivi di ricorso non sono stati successivamente presentati, così che il ricorso risulta privo di
supporto motivazionale in violazione dei principi fissati dall’art.581, lett.c), cod. proc. pen., con
conseguente inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art.591, lett.c), cod. proc. pen.

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