Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9173 del 14/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9173 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VILLA CLAUDIO, N. IL 16/12/1975,
avverso la sentenza n. 6290/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano
1’8/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Emanuela Spinelli, in
sostituzione dell’avv. Buongiorno, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
parzialmente riformato la condanna alla pena di giorni venti di arresto ed euro
1600 di ammenda pronunciata all’esito di rito abbreviato dal Giudice per le
Indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di Villa Claudio
per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, disponendo la conversione della
pena inflitta all’imputato negata dal primo giudice e confermando ogni ulteriore
statuizione.
La Corte di Appello ha disatteso i motivi di appello articolati, un primo, sulla
base della ritenuta inutilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico svolto
dai verbalizzanti per non essere stato questo preceduto dall’avviso al Villa della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto dal verbale di

Data Udienza: 14/02/2013

accertamento in atti risulta una diversa circostanza ed esso fa fede fino a querela
di falso; un secondo, che censurava l’affermazione di responsabilità dell’imputato
per essere stata ritenuta sulla base dell’atto inutilizzabile, per essere
insussistente tale inutilizzabilità ed inoltre per aver il primo giudice fatto
riferimento anche 4gtgli indici sintomatici rilevati dai verbalizzanti (alito vinoso,
andatura barcollante, eccesso di eloquio e alto tono di voce); un terzo, che
lamentava il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, perché
le attenuanti generiche risultavano in realtà concesse e la pena inflitta al Villa

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Danilo Buongiorno.
Con un primo motivo deduce l’inutilizzabilità dell’accertamento del tasso
alcol-emico per non essere stato questo preceduto dall’avviso al Villa della facoltà
di farsi assistere da un difensore di fiducia. Reitera le considerazioni già
sottoposte al giudice del merito e puntualizza che l’avviso in parola richiede di
essere redatto in forma scritta e deve essere specifico e circostanziato e non può
ritenersi tale quello riportato nel verbale di accertamenti urgenti sulle persone;
risulta dall’annotazione di p. del 17.7.2010 che il Villa venne sottoposto alle ore
13,05 ad un accertamento preliminare sul posto e poi, alle ore 13,36 presso il
Comando, all’accertamento mediante etilometro, sicchè poiché il verbale di
accertamenti urgenti sulle persone non fa alcuna menzione del primo dei due
accertamenti vi è la prova che egli non fu avvisato prima delle ore 13,05 della
facoltà di farsi assistere da un difensore.
Sul presupposto dell’inutilizzabilità dell’atto appena menzionato il ricorrente
articola un secondo motivo concernente vizio motivazionale e violazione di legge
in punto di affermazione dell’esistenza di idonei elementi di colpevolezza,
rimarcando che data la predetta inutilizzabilità i soli indici sintomatici non sono
sufficienti ad un’affermazione di responsabilità per il reato di cui trattasi. Può
quindi, al più, ravvisarsi l’ipotesi di cui all’art. 186, co. 2 lett. a) C.d.S.
Un ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, lamentando che si è
applicata una pena superiore al minimo edittale senza dare conto dei motivi che
giustificano una pena comunque eccessivamente onerosa rispetto al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. I giudici di merito hanno correttamente utilizzato il verbale degli
accertamenti urgenti eseguiti dalla Polizia locale del Comune di Magenta.
Secondo quanto risulta dalla lettura degli atti del fascicolo processuale, alla quale

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risultava congrua in relazione alla gravità del fatto.

questa Corte è autorizzata stante la natura del motivo di ricorso, il verbale di
accertamenti urgenti redatto il 17.7.2010, ore 13,28 dalla polizia locale della
Città di Magenta attesta che il Villa venne dapprima sottoposto ad accertamento
qualitativo preliminare a mezzo apparecchio tipo AILCOSENSOREST, ed avendo
avuto questo esito positivo ed essendo altresì il Villa rimasto coinvolto in un
Incidente stradale, di talché era insorto il sospetto che avesse di recente
ingestione di bevande alcoliche e fosse in stato di alterazione psicofisica, prima
di procedere all’esecuzione degli atti urgenti di accertamento, egli venne
dell’art. 356 cod. proc. pen. e dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il verbale dà altresì atto che il Villa manifestò la volontà di farsi assistere dal
difensore avv. Danilo Buongiorno, il quale non intervenne al compimento
dell’atto. Quindi si procedette ad accompagnare il Villa presso il Comando, ove
alle ore 13,28 venne eseguita l’operazione di controllo del tasso alcolemico
nell’aria espirata a mezzo dell’apparecchio Alcoltest 7110MRIII matr. ARRL0119, con prove che davano i risultati poi contestati all’imputato.
Pertanto la doglianza del ricorrente coglie il vero solo quando asserisce che
prima dell’accertamento operato alle ore 13,05 il Villa non venne avvertito della
facoltà di farsi assistere da un difensore. All’inverso, tale avviso venne
regolarmente dato prima degli accertamenti operati alle ore 13,28 e 13,36, che
evidenziarono i valori del tasso alcolemico imputati al Villa.
Sicché non vi è alcun dubbio sull’utilizzabilità di tali accertamenti. Al
riguardo, da un canto non ha fondamento il rilievo difensivo per il quale l’avviso
di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non potrebbe essere dato oralmente:
non vi è nella disposizione di legge alcuna limitazione in tal senso. Al contrario, è
implicito nel contesto procedimentale sul quale si proietta la norma che tale
avviso debba poter avvenire senza alcuna formalità, in modo da non
pregiudicare la continuità e la celerità degli accertamenti che debbano essere
svolti. In questo senso si è già espressa questa Corte, con riferimento al
contiguo tema della necessità che l’avviso venga dato a mezzo di particolari
formule. Si è così puntualizzato che lo scopo perseguito dalla disposizione è
quello di consentire all’indagato, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia
giudiziaria, di usufruire dell’assistenza di un difensore e che essa tiene conto
della particolarità dell’atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo
che l’avviso sia dato solo all’indagato presente e senza particolari formalità (Sez.
3, Sentenza n. 4945 del 17.1.2012, Balestra, rv. 252034). Per le medesime
ragioni la polizia giudiziaria non è tenuta a ricevere l’eventuale nomina del
difensore nè, tanto meno, procedere alla nomina di un difensore di ufficio (Sez. 4
n. 26738, 28 luglio 2006).

informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi

Pertanto il solo requisito dell’avviso è che esso sia idoneo al raggiungimento
dello scopo. Idoneità che è stata riconosciuta, ad esempio, in un caso in cui la
polizia giudiziaria aveva domandato all’indagato “se voleva l’avvocato” (Sez. 6 n.
11908, 12 dicembre 1992): richiesta certamente espressa oralmente.
Dall’altro, la nullità concernente il solo accertamento preliminare delle ore
13,05 ha carattere intermedio e come tale deve essere dedotta prima del
compimento dell’atto o subito dopo. L’orientamento di questa Corte è infatti nel
senso che “la nullità derivante dall’omesso avviso all’interessato da parte della
proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi
sanata a norma dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte,
presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il
compimento dell’atto o comunque prima della sentenza di primo grado (Sez. 4,
n. 48344 del 02/12/2009, Onolfo, Rv. 245799).
Nel caso che occupa l’eccezione venne invece avanzata per la prima volta,
secondo quanto asserito dallo stesso ricorrente, dinanzi al giudice di primo
grado. Pertanto la parte è decaduta dal diritto di eccepire tale nullità.
4.2. Risulta pertanto manifestamente infondato anche l’ulteriore motivo di
ricorso concernente la motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato che,
lungi dall’esser stata affermata sulla scorta di soli indici sintomatici, è stata
accertata in forza delle risultanze offerte dai predetti accertamenti, corroborati
dalle ulteriori circostanze fattuali constatate dai verbalizzanti (alito vinoso,
andatura barcollante, eccesso di eloquio e alto tono di voce).
4.3. Quanto, infine, alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio, la
Corte di Appello ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali la pena
inflitta in primo grado meritava di essere confermata, facendo riferimento alla
intervenuta concessione delle attenuanti generiche, le quali sono state assunte
nel computo della pena ancorchè non esplicitate in dispositivo, e alla modestia
della pena rispetto alla gravità del fatto, tale da rendere inefficacia ogni pena più
lieve.
E’ il ricorrente medesimo a ricordare che una specifica e dettagliata
motivazione è necessaria quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale. Nel caso che occupa il reato contestato al Villa
contempla l’arresto sino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro. La pena
inflitta al Villa è ben inferiore alla misura mediana, sì che deve trovare
applicazione il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di determinazione
della misura della pena, il giudice di merito, con l’enunciazione, anche sintetica,

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polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all’art. 354 cod.

dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p.,
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione
rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri
adottati per addivenirvi in concreto (“La specifica e dettagliata motivazione in
ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le

pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere”, Cass. Sez. 2,
sent. n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/2/2013.

espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come

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