Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9172 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9172 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Genna Francesco, nato a Marsala il 21.11.70
imputato art. 2 L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 17.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Pur riducendo la pena a seguito della declaratoria di prescrizione di alcuni reati, la Corte
ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per avere omesso di versare le trattenute
previdenziali operare sulle retribuzioni dei dipendenti.
Di ciò si duole il ricorrente deducendo mancanza di motivazione per quel che attiene alla
prova dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni. In subordine, si invoca la estinzione per
prescrizione dei residui reati.
Il ricorso è inammissibile perché introduce un tema nuovo, quello della mancanza di
prova della corresponsione delle retribuzioni che non era stato messo in discussione con i
motivi di appello e, come tale, ormai coperto da giudicato ( ex multis, più di recente, Sez. V, 4.10.06, Ratti,
Rv. 235764). Ed infatti, in appello, il ricorrente si era doluto di non avere ricevuto l’avviso della
diffida da parte dell’INPS.

Data Udienza: 10/01/2014

Non può accogliersi neppure il motivo subordinato dato che la inammissibilità dell’altro
motivo ha impedito (su. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164) l’instaurazione di un valido rapporto di
impugnazione e, per l’effetto, impedisce a questa S.C. anche la declaratoria ex art. 129 di
eventuali cause di estinzione del reato (come, nella specie, la prescrizione).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pre

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA