Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9170 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9170 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

• sul ricorso proposto da:
ACQUAROLI MASSIMO N. IL 09/12/1975
avverso la sentenza n. 298/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 7.5.2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di San Benedetto del Tronto, emessa in data
13.6.2008, con la quale Acquaroli Massimo era stato condannato alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di
cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 5 e
con le circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione Acquaroli Massimo, denunciando la mancanza, illogicità e/o
manifesta contraddittorietà della motivazione, il travisamento delle risultanze
probatorie, l’omessa valutazione delle prove a favore dell’imputato.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato
alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei
passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;
Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.2) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
ritenuto che la prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente
emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali (rinvenimento in
possesso dell’imputato di una dose di gr.1,5 di cocaina; rinvenimento nell’abitazione di
oltre 9 gr. della stessa sostanza, di un bilancino di precisione e del materiale
necessario al confezionamento di dosi, contatti con un tossicodipendente,
inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato e della moglie).
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, attraverso una formale
denuncia di vizi di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie, richiede
sostanzialmente una rivisitazione (non consentita in questa sede) del materiale
probatorio.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
1

OSSERVA

cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in curo
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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