Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 917 del 16/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 917 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PRESTIGIACOMO SALVATORE n. 16/2/1958
avverso l’ordinanza 585/2013 del 22/10/2013 della CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prestigiaconno Salvatore, condannato in via definitiva dal Tribunale di Palermo
il 18 gennaio 2008 per il reato di cui all’articolo 318 codice penale con sentenza
divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2010, proponeva istanza di revisione avverso
tale sentenza innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta che, con ordinanza del
22 ottobre 2013, ne dichiarava la inammissibilità per mancanza di elementi nuovi
osservando che il ricorso si fondava sulla rivalutazione delle stesse prove già
assunte e sulla pretesa falsità delle dichiarazioni del principale suo accusatore,
Aiello Michele, asseritamente prive di riscontri; inoltre era già stata dichiarata
inammissibile un’altra richiesta di revisione presentata sulla base degli stessi
elementi.
Prestigiaconno Salvatore ha proposto ricorso contro tale decisione svolgendo
argomenti a sostegno della esistenza di prove nuove tra quelle da lui indicate, in
particolare il suo “certificato di servizio storico” e la dichiarazione di tale Speciale.

Data Udienza: 16/10/2014

Il procuratore generale presso questa sede, con requisitoria scritta,
confermata le valutazione la Corte d’Appello, ha chiesto dichiararsi la
inammissibilità del ricorso. La parte ha poi presentato ulteriori memorie a sostegno
delle dei propri motivi.
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali
non vi erano prove definibili “nuove” e come, comunque, si trattasse di elementi
già valutati in una diversa decisione su analoga richiesta di revisione. A fronte di

prove nuove ed a formulare osservazioni nel merito, da un lato non confrontandosi
con la motivazione della ordinanza impugnata e dall’altro proponendo in questa
sede questioni di merito che esulano dall’ambito del giudizio di legittimità.
Valutati i motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 16 ottobre 2014
Il Cons li re
, estensore

il Presidente

tali ragioni, il ricorrente si limita ad insistere nella indicazione di quelle che ritiene

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