Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 917 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 917 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA ARMANDO N. IL 06/01/1977
avverso la sentenza n. 5330/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza in data 22 marzo 2012 del locale Tribunale, appellata da HOXHA Armando, ritenuto
responsabile del delitto di detenzione di documento di identità falsificato valido per l’espatrio,
commesso il 21 marzo 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta l’avvenuta applicazione della recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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