Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 917 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 917 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU ZHONG MING N. IL 02/10/1980
avverso la sentenza n. 2804/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 01/12/2016

22371/16
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato HU ZHONG Ming ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
14.1.2014, appellata dallo stesso imputato, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56/334 c.p.,
lo ha condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perchè generico ed in fatto rispetto alla giustificazione fornita dalla
doppia conforme sentenza con la quale il ricorrente non si confronta, con la quale si dà atto
della interruzione della condotta – già intrapresa dal ricorrente e dal suo complice – da parte
delle ff.00..
L’inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare il decorso del termine prescrizionale
successivamente alla sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1.12.2016

Il ricorrente deduce:
– violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla
illegittima esclusione della ipotesi del reato impossibile, trattandosi di una condotta svoltasi
sotto il controllo delle forze dell’ordine, appostata nei pressi del capannone ove era la merce.
– prescrizione del reato verificatasi alla data del 21.3.2016.

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