Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9168 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9168 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARGARELLA GIOVANNI N. IL 30/11/1963
avverso la sentenza n. 3056/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza dell’11.4.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza
del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Eboli, in composizione monocratica, emessa in
data 29.10.2010, con la quale Margarella &iovanni, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 1 di
reclusione ed euro 200,00 di multa (convertita la pena detentiva nella corrispondente
sanzione pecuniaria) per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 2 co.1 bis L.638/1983.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza degli artt.81 c.p., 2 L.638/83, e degli artt.111 Cost. e 125 c.p.p., nonché la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2) Il ricorso è e manifestamente infondato.
2.1) Non e’ è dubbio che la giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza a sezioni
unite n.27641 del 2003, ritenga ormai pacificamente che non sia configurabile il reato
di cui all’art.2 comma 1 della L.638/1983 senza il materiale esborso delle somme
dovute al dipendente e che, quanto all’onere della prova di tale esborso, trattandosi di
elemento costitutivo del reato, esso gravi sulla pubblica accusa, anche se può
assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso
la prova indiziaria.
2.1) Con i motivi di appello si deduceva che l’imputato aveva regolarmente pagato
quanto dovuto a titolo previdenziale ed assistenziale.
La Corte territoriale, nel disattendere le deduzioni difensive, rilevava che dalle
risultanze processuali emergeva pacificamente il mancato pagamento degli oneri
previdenziali (vi era stato soltanto il pagamento tardivo di alcune somme).
A parte il fatto che il pagamento tardivo non aveva alcuna incidenza sulla
configurabilità del reato, risultava provato l’omesso versamento (mai sanato) per la
mensilità e per l’importo indicati nell’imputazione.
2.2) Il ricorrente, prescindendo completamente dalla suddetta motivazione, introduce,
per la prima volta, in questa sede la questione dell’effettivo esborso delle somme
dovute ai dipendenti e su cui la Corte territoriale, non essendovi alcuna deduzione in
proposito nei motivi di appello, non aveva ovviamente argomentato.
L’art.581 c.p.p. richiede, invero, espressamente che l’atto di impugnazione contenga,
a pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione
ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.
2.3) La Corte territoriale ha poi correttamente esercitato il potere discrezionale ad
essa riconosciuto nella determinazione della pena, rilevando che la sanzione irrogata
in primo grado (del tutto contenuta) non era suscettibile di riduzioni di sorta e che,
comunque, sul punto i motivi di appello erano assolutamente generici.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
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OSSERVA

colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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