Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9167 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9167 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perricone Gianluca, nato il 26/10/1960

avverso la sentenza n. 5207/2013 del 05/03/2015 della Corte di appello di
Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Vannetti Roberto, per il ricorrente, che ha concluso
chiedendo raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/02/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Grosseto, con sentenza emessa in data 1 ottobre 2013,
ad esito di giudizio ordinario, dichiarava Perricone Gianluca responsabile del
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, per
aver guidato un’autovettura, in Grosseto, frazione Principina a mare, in data 17
agosto 2010, in orario notturno (verso la mezzanotte), in stato di ebbrezza, in
conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolico riscontrato 1,13 g/I e

un motociclo e due pedoni. In punto di trattamento sanzionatorio, il giudice di
primo grado, considerata le contestate circostanze aggravanti, condannava
l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda. Il tutto con
la sospensione della patente di guida per un anno e con la concessione di
entrambi i benefici di legge.

2.La Corte di appello di Firenze con sentenza emessa in data 5 marzo
2015 confermava integralmente la sentenza di primo grado.

3.Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso
per cassazione l’imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo vizio di
motivazione.
In particolare, il ricorrente si lamentava che la Corte territoriale aveva
ritenuto la sua penale responsabilità nonostante che i due testi a difesa avevano
riferito di aver partecipato con lui ad una cena terminata verso le 23.15-23.30 e
nonostante che il consulente tecnico di parte dr. Roberto Martini aveva spiegato
come può crescere e decrescere il tasso alcolemico nel sangue secondo la c.d.
costante di Widmarck anche in dipendenza di molti fattori (quale l’età, il sesso, il
peso corporeo, l’assunzione o meno di cibo, ecc.).
Aggiungeva che la Corte aveva ritenuto la sua responsabilità, in quanto i
testi escussi non avevano ricordato con certezza l’orario del termine della cena,
di talché, anche a tener buona l’indicazione del consulente di parte (circa la
verificazione del picco un’ora e mezza dopo l’ultima assunzione di alcol)m non
era possibile stabilire se al momento della sua misurazione il tasso alcolemico
fosse in fase ascendente o discendente, tanto più che la seconda prova aveva
dato un tasso inferiore alla prima.
Osservava che la formazione del tasso alcolemico nel sangue è legata a
molti fattori (tra cui l’età, il sesso, il peso, ecc.); che il tasso alcolemico, anche a
seconda del cibo che si è assunto, cresce progressivamente fino ad un culmine
(detto picco) per poi decrescere altrettanto progressivamente; che il reato si
configura soltanto se al momento del sinistro il conducente ha nel sangue un

0,94 g/l) e per avere così provocato un incidente stradale in cui veniva coinvolto

tasso alcolemico superiore ai limiti di cui all’art. 186 bis C.d.S.; che dalle prove
escusse era risultato che lui aveva partecipato ad una cena che era terminata
verso le ore 23.15-23.30; che non c’era nessun elemento processuale a sostegno
dell’ipotesi che lui avesse assunto l’alcol dopo questa cena; che il sinistro si era
verificato all’incirca a mezzanotte (la chiamata alla centrale operativa era
pervenuta appena passata la mezzanotte) mentre i rilievi erano stati effettuati
rispettivamente alle ore 1.04 e 1.24; che non poteva essere affermato oltre ogni
ragionevole dubbio che lui, al momento del sinistro, aveva superato la soglia di

costante di Widmark il picco alcolemico si verifica generalmente dopo una ora e
mezza circa rispetto ad un pasto con assunzione di alcol, lui aveva raggiunto il
picco alcolemico verso l’una di notte; che, dunque, il suo tasso alcolemico al
momento del sinistro (cioè alle 24) era in fase di crescita e, quindi, doveva
essere inferiore ai livelli rilevati alle ore 1,04.
In definitiva, il ricorrente deduceva che, in questo contesto probatorio,
avrebbe dovuto essere assolto, tanto più che: a) nella comunicazione notizia di
reato non erano stati evidenziati segni sintomatici del suo stato di ebbrezza, b)
l’agente di Polizia Municipale intervenuto, Valerio Tommasi, aveva riferito in
dibattimento di non ricordare di aver notato caratteristiche sintomatiche dello
stato di ebbrezza ex art. 379 reg. al c.d.s. c) era stato proprio lui a sollecitare
l’intervento della Polizia Municipale. Le prove sarebbero state dunque travisate,
in quanto descriverebbero la realtà di una persona che nell’immediatezza dei
fatti chiama la Polizia Municipale, la quale, intervenuta in loco, non nota in lui
alcun sintomo caratteristico dello stato di ebbrezza e lo sottopone ad etilometro
una ora dopo.
Sotto altro profilo, il ricorrente si lamentava del fatto che nessuna
motivazione fosse stata data in punto di collegamento tra lo stato di ebbrezza
ed il sinistro stradale provocato, in quanto, ai fini della configurabilità della
contestata aggravante, è necessario che sia stato accertato il coefficiente causale
della condotta dell’imputato rispetto al sinistro (e non è sufficiente il mero
coinvolgimento in un sinistro).

4.Tanto premesso sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
per essersi il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione.
Invero, occorre considerare che il reato risulta commesso in data 17
agosto 2010, ragion per cui, in assenza dì cause di sospensione della
prescrizione, il termine quinquennale necessario a prescrivere risulta
abbondantemente maturato.
D’altra parte, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 comma 2 c.p.p., avuto riguardo agli elementi di responsabilità messi

3

rilevanza penale del tasso alcolemico; che, anzi, proprio perché per la c.d.

in evidenza da entrambi i Giudici di merito, e non si ravvisano profili di
inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 25/02/2016

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