Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9166 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9166 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Abagnale Antonio, nato a Ravenna il 6.10.84
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 25.7.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 mesi 2
e giorni 20 di reclusione e 4000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia fornito adeguata
motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da uit., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di

Data Udienza: 10/01/2014

può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo al
verbale di arresto a quelli di perquisizione e sequestro ed alla informativa di P.G. dalla quale
si apprende che l’imputato fu visto vendere gr. 2,80 di cocaina al Costa il quale ultimo aveva
dichiarato di avere acquistatolo stupefacente dall’odierno ricorrente (al quale ultimo è stato
rinvenuto anche l’importo pagato per tali cessioni).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pr sidente

proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.)

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