Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9165 del 10/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9165 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Jesurum Michela Sara, nato a Milano il 15.1.65
imputato art. 10 bis D.Lgs. 74/00
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9.10.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con l’ordinanza qui impugnata, la Corte ha dichiarato la inammissibilità – per genericità
ed infondatezza – dell’appello interposto dal ricorrente avverso la sentenza del G.i.p.,
pronunciata all’esito del rito abbreviato, con la quale è stato condannato per la violazione
dell’art. 10 bis d.lgs 74/00.
Ribatte il ricorrente come il proprio gravame fosse congruo e vi fossero esposti
compiutamente «argomenti concernenti le circostanze concrete del fatto di reato e le
condizioni personali dell’imputato».
Il ricorso è inammissibile perché generico e confermativo del fatto che la Corte non ha
fatto altro che vagliare i pochi argomenti della difesa spesi nell’atto di appello per sostenere
asserite difficoltà economiche ovvero per dolersi – puramente e semplicemente – della entità
della pena.
Di qui la inevitabile declaratoria di genericità e, quindi, di inammissibilità dell’appello.
Peraltro, come sopra evidenziato, anche l’odierno gravame si risolve nella semplice
asserzione della adeguatezza e completezza dell’appello.
Data Udienza: 10/01/2014
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014
Il Pr sidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.