Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9164 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9164 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSICA FRANCESCO N. IL 19/01/1980
avverso la sentenza n. 595/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 29.10.2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza
del Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, emessa in data 9.12.2011, con la
quale Sansica Francesco era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di
reclusione per i reati di cui agli artt.81 c.p. e 10 b.L.vo /4/2000, ascritti ai capi a) e
d) della rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
del dolo specifico richiesto dalla norma.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. Sez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbano
“indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il
necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte
spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono state
esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado”.
2.2) Il ricorrente, invece di confutare specificamente le argomentazioni, con le quali
la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, aveva ritenuto la
sussistenza del dolo specifico (pag.5 sent.), si limita genericamente a denunciare il
vizio di motivazione sul punto, senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
elle amm nde.
processuali e della somma di euro 1.000,00 inf
Così deciso in Roma il 10.1.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA