Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9161 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9161 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRIERO FRANCO N. IL 07/01/1960
avverso la sentenza n. 2185/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 14/6/2013 la Corte di Appello di Anona ha confermato la sentenza del
16/1/2012 del Tribunale di Ancona con cui il Sig. Franco GUERRIERO è stato condannato in
relazione al reato previsto dall’art.527 cod. pen., come da imputazione.

Ritiene la Corte che alla luce del contenuto dei motivi di ricorso debbano trovare applicazione i
principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del
fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre
1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale
prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale
del principio secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare che i giudici di appello hanno
esposto con argomentazioni chiare e immuni da vizi logici le ragioni che hanno condotto a
respingere i motivi di appello, motivi che non invocavano una diversa ricostruzione dei fatti
sulla base di valutazioni diverse da quelle della teste Ramella, così che tale questione risulta
oggi improponibile ex art.606, ultima parte, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

D E . O ‘;’;’ 7 TATA l

Avverso tale decisione è stato proposto personalmente ricorso dall’imputato col quale si
lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Con atto successivo datato
29/10/2013, privo di attestazione di deposito e pervenuto il 22/11/2013, il Difensore lamenta
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in ordine alla valutazione delle
prove e, in particolare, delle dichiarazioni Germanin.

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