Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9161 del 08/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9161 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BILALL1 KUJTIM N. IL 30/0111984
avverso la sentenza n. 520/2011 TRIBUNALE di AOSTA, del
15/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTR1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E ,V, SC4 A
che ha concluso per

vir

Ucht-i-difermo-Awr-

f—.

C2

t

Data Udienza: 08/01/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 15.12.2011, il Tribunale di Aosta
ha condannato Kujtim Bilalli alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, per esser stato còlto alla guida del proprio veicolo con patente
non valida nel territorio italiano (ma valida nel paese di origine, il
Kosovo, dell’imputato), in Courmayeur il 16.11.2010.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il difensore
dell’imputato, censurando la sentenza impugnata per aver condannato il Bilalli in relazione a una fattispecie concretizzante, non già un’ipotesi criminosa, bensì una mera violazione amministrativa
In via gradata, il ricorrente ha invocato la concessione delle
circostanze attenuanti generiche, immotivatamente escluse dal giudice di primo grado.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con l’assoluzione dell’imputato, ovvero, in via gradata, per la concessione delle attenuanti generiche e la
riduzione della pena nei minimi consentiti dalla legge.
Con nota del 28.6.2012, il presidente della Corte d’appello di
Torino, sul presupposto dell’inappellabilità della sentenza di primo
grado, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione per la trattazione dell’impugnazione.
Considerato in diritto
2.- ll ricorsoèfondato.

Come osservato da questa Corte (cfr. Cass., Sezione 4, n.
22059/2012, Rv. 2,52961), la disciplina riguardante la validità delle
patenti rilasciate da paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136
c.d.s., secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno
di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità,
commette l’illecito amministrativo ex art. 126 c.d.s., comma 7, (guida
con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da
oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno stato estero
non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di
guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno
e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta
di validità (art. 126 c.d.s., comma 7).
In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di
questa corte, sia in relazione al codice della strada previgente (non
differente in tema, peraltro, da quello attuale), che al codice in vigore
(v. Casa., Sez. 4, n. 3699/199 8, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n.
6821/2011, Rv. 249356).

i.

Converrà evidenziare, per completezza, che il nuovo disposto
dell’art. 135 c.d.s., comma 4, stabilisce testualmente che il titolare di
patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione
Europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con
patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art. 26, comma
Nel caso di specie, il ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato sorpreso alla guida in possesso di patente
rilasciata dallo stato di provenienza (Kosovo) in corso di validità.
3. – Dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza
impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con
trasmissione della sentenza al Prefetto di Aosta per quanto di competenza.

Per questi motivi
Corte
Suprema
di Cassazione, annulla la sentenza impugnala
ta senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Aosta per
quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.1.2013.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA