Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9160 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9160 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

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SENTENZA

Sul ricorso proposto da : Sansabini Stefano, n. a Roma il 26/02/1958;

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 04/11/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Sansabini Stefano ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Roma che ha rigettato la richiesta di appello presentata nei confronti
dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma di rigetto della richiesta di modifica
del regime della misura degli arresti domiciliari, da eseguire senza dispositivo di
controllo, e di autorizzazione a modificare il luogo di esecuzione dalla casa della
madre a quella della convivente e dei figli in relazione ai reati di cui agli artt. 73
e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Data Udienza: 02/02/2016

2.

Con un unico motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della

motivazione del provvedimento in quanto, nel rigettare in particolare l’istanza di
modifica del luogo di esecuzione della misura, lo stesso ha fatto riferimento ad
un reato (la detenzione di gr. 775 di marijuana) che sarebbe stato posto in
essere nel luogo ove si chiede di radicare l’esecuzione in realtà non da lui
commesso ma dal solo Giuseppe Sordini ai capi d) ed e) dell’imputazione; è

motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Il motivo ostativo alla possibilità di esecuzione della misura degli arresti
domiciliari presso la casa ove abitano la convivente e i figli minori è stato
unicamente rinvenuto dal Tribunale nella intervenuta condanna di Sansabini per
la condotta di detenzione di gr.775 di marjuana custodita all’interno di un locale
soffitta ubicato all’ottavo piano nel medesimo edificio nel quale appunto si
troverebbe la suddetta abitazione. Risulta però, dalla copia del decreto di giudizio
immediato agli atti del fascicolo, che detto fatto, rubricato al capo c)
dell’imputazione, sarebbe stato addebitato al solo Sordini Giuseppe e non anche
a Sansabini; né dall’ordinanza impugnata emergono dati di riferimento
contrastanti con tale elemento o che facciano comunque eventualmente
comprendere come si sia potuti pervenire alla condanna, per tale fatto, anche del
ricorrente.
L’apparente travisamento di un dato ritenuto dal Tribunale decisivo ai fini del
rigetto dell’istanza viene pertanto ad inficiare la linearità della motivazione del
provvedimento impugnato; lo stesso deve, pertanto, essere annullato con rinvio
al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con trasmissione
integrale degli atti al Tribunale di Roma, Sezione per il riesame delle misure
coercitive.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016
Il Cons lier estensore

Il Presidente

incorso pertanto in un errore che ha inficiato logicità e coerenza della

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