Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 916 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 916 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONGA MARTIN CHARLES N. IL 01/10/1970
avverso la sentenza n. 14983/2015 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Martin Charles Donga ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di
Napoli ha applicato al medesimo la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.,
evidenziando che il Giudice ha omesso di compiere la doverosa valutazione in merito alla

2. Il ricorso è inammissibile.
Come questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di patteggiamento, non è consentito
all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per
cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare
per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del
giudizio (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per
l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso) (Sez. 4, n.
41408 del 17/09/2013 – dep. 07/10/2013, Mazza, Rv. 256401; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014
– dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802)
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

sussistenza di cause di non punibilità.

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