Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9158 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9158 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Obayuwana Stanley, nato in Nigeria il 25.5.84
Onyeacholem Ezra, nato in Nigeria 1’11.6.88
imputati art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. Sassari,

del 10.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Pur rideterminando la pena verso il basso, la Corte d’appello ha confermato il giudizio di
responsabilità pronunciato dal Tribunale nei confronti dei ricorrenti accusati della violazione
dell’art. 73 T.U. stup..
Entrambi si rivolgono a questa S.C. invocando, Onyeacholem, una declaratoria di
nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare del
28.3.12, per diniego di attenuanti generiche e per vizio di motivazione mancando di risposta
sui motivi di appello; l’altro imputato (Obayuwana) invoca l’annullamento della sentenza
impugnata per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata considerazione
di una prova decisiva a discarico.
I ricorsi sono manifestamente infondati, generici e, quindi, inammissibili.
L’eccezione procedurale proposta da Onyeacholem è stata già affrontata e risolta
correttamente dai giudici di secondo grado quando hanno ricordato che l’avviso per l’udienza

Data Udienza: 10/01/2014

Quanto al ricorso di Obayuwana, la questione sul diniego di attenuanti generiche è
destinata ad essere disattesa per la semplice ragione che la motivazione con la quale la Corte
ha respinto la medesima richiesta è semplicemente ineccepibile. Argomentata sia in fatto che
in diritto con pertinenti richiami giurisprudenziali che ricordano come le attenuanti generiche
non siano una “benevole concessione” e come esse non possano essere riconosciuta in
presenza anche solo di un elemento negativo che attenga alla persona del colpevole, all’entità
del reato o alle sue modalità di esecuzione. Nella specie, la Corte richiama l’attenzione sul
rilevante quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto (7340 dosi singole).
Vi è da soggiungere che il riconoscimento o meno di attenuanti è demandato
espressamente dalla legge al potere discrezionale conferito al giudice di merito. Pertanto,
dinanzi a questa S.C., non ci si può dolere del mancato riconoscimento di determinate
attenuanti richiamando l’attenzione su elementi di fatto valutabili a tal fine ovvero non
adeguatamente considerati dai giudici di merito. Ove si accedesse a siffatta richiesta, si
finirebbe per sconfinare nel raggio di azione del giudice del fatto. Al contrario, la critica va
rivolta esclusivamente alla motivazione addotta nel provvedimento impugnato per
evidenziarne, se presenti vizi di tipo contenutistico (es. motivazione apparente) ovvero logico.
Nel caso in esame, il ricorrente è incorso proprio in tale errore prospettico dolendosi del
fatto che i giudici non abbiano considerato la condotta susseguente al reato e, segnatamente,
il suo comportamento processuale. A prescindere dal rilievo che tale aspetto è stato
considerato dai giudici nell’ambito della decisione su altro motivo di appello concernente il
riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., è un fatto che, anche in questo
caso, la risposta dei giudici di secondo grado è stata motivata correttamente e, come tale si
sottrae a censure in sede di legittimità perché ogni tentativo di rivisitare gli stessi elementi
sotto una diversa angolazione altro non sarebbe che una ricerca di un ulteriore giudizio di
merito.
E’, infine, manifestamente infondata anche l’ultima censura del ricorrente che attiene
allo scarso rilievo annesso da entrambi i giudici di merito alla lettera autografa del coimputato
nella quale egli si assumeva la esclusiva responsabilità della droga trasportata dallo
Obayuwana.
Nuovamente, deve essere stigmatizzato lo sforzo del ricorrente di indurre questa S.C.
ad un nuovo giudizio di merito. La Corte, infatti, non ha ignorato quella lettera ma ne ha solo
ritenuto – motivatamente – inattendibili i contenuti sul rilievo che la presunta estraneità di
Obayuwana è incompatibile con il rilievo logico che non è verosimile ipotizzare che l’imputato
avesse accettato di trasportare la vettura – contenente la droga – senza richiedere chiarimenti
in ordine alla necessità che fosse proprio lui, sprovvisto di patente a condurla nel porto di
Olbia, sebbene a bordo si trovasse anche il coimputato il quale gli aveva anche detto che, in
caso di intervento della polizia egli avrebbe dovuto negare e sostenere di stare recandosi nel
porto di Livorno.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

del 28.3.12 era stato dato per posta elettronica con annotazione di avvenuta ricezione da parte
dell’assistente giudiziario. Ad ogni buon conto, in quella udienza, non si svolse alcuna attività
di interesse per l’imputato mentre, in quella successiva, – cui aveva presenziato il difensore
dell’imputato – questi, non solo, non eccepì alcunché ma richiese ed ottenne ritualmente la
celebrazione del rito abbreviato.
Evidente, quindi che non vi è stata la compressione di alcun diritto difensivo.
Del tutto generiche ed assertive sono, poi le ulteriori doglianze del medesimo imputato.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pr sidente

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