Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9157 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9157 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSSI FRANCESCO N. IL 22/10/1977
avverso la sentenza n. 7666/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 19/4/2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 14/6/2007 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Rieti con cui il Sig. Francesco DE ROSSI è stato condannato in relazione al reato previsto
dall’ art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso il 16/3/2006 e, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha determinato la
pena nella misura di 10 mesi di reclusione e 4.500,00 euro di multa

Il primo motivo è palesemente infondato, attesa la chiara e logica motivazione della Corte di
appello in punto di fatto, oltre che viziato da genericità. In effetti, secondo il costante
orientamento di questa Corte, si considerano generici, con riferimento al disposto degli
artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono
davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la
sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di
appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione
costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la
sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv
244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui
motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al
giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
Il secondo motivo attiene anch’esso a valutazioni di merito. La Corte di appello ha motivato il
giudizio di gravità dei fatti e di non meritevolezza del giudizio di prevalenza sia con la presenza
di metadone illecitamente detenuto sia con l’esistenza di precedenti penali, uno dei quali
specifico, aggiungendo che l’imputato ha beneficiato dell’irrogazione di una pena inferiore a
quella che sarebbe stata concedibile sulla base del giudizio di equivalenza tra le circostanze.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

D E O 7, TATA

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) la mancata assoluzione
difettando la prova certa del reato; b) la mancata valutazione delle circostanze come
prevalenti sulla recidiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA