Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9156 del 14/02/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9156 Anno 2017
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza del 25/02/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro, nel
procedimento a carico di B.B., nato il 26/12/1965 a Isola del Liri
(FR);
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

Data Udienza: 14/02/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Pesaro ha applicato
nei confronti di B.B. la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. di anni due di reclusione, per una serie di reati, tra cui

quello

previsto dall’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, in concorso con A.A., e

attribuito a Leonardo da Vinci, cioè del quadro che, secondo l’imputazione, era
stato trasferito in Svizzera in assenza della prescritta licenza.

2. Contro questa decisione ricorre per cassazione A.A., per
mezzo di procuratore speciale.
Dopo aver premesso di essere legittimata, quale terzo proprietario del
quadro, a impugnare la sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca, ha
censurato la decisione del Tribunale per aver disposto la confisca di un bene
appartenente a persona estranea al reato, in violazione di quanto previsto
dall’art. 174 d.lgs. cit., precisando che prima del suo eventuale accertamento
della responsabilità concorsuale con il B.B. non appare legittima l’ablazione
del bene di sua proprietà.
Con un altro motivo assume che l’insussistenza del periculum in mora a
giustificazione del provvedimento di confisca, trovandosi il quadro in Svizzera
posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 punisce il trasferimento all’estero di
cose di interesse artistico o storico in assenza della prescritta licenza di
esportazione o dell’attestato di libera circolazione e prevede la confisca
obbligatoria dei beni oggetto della condotta illecita, salvo che appartengano a
persona estranea al reato.
Nel caso in esame la ricorrente non può essere considerata “persona
estranea al reato” dal momento che risulta coindagata assieme a B.B. e ad altri per il delitto di cui all’art. 174 cit., situazione che giustifica la
disposta confisca nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento a

2

ha disposto la confisca del dipinto raffigurante il ritratto di Isabella d’Este

carico di B.B., essendo allo stato irrilevante che la A.A. sia la
proprietaria del quadro in questione. Infatti, a questo proposito la
giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la confisca deve essere
disposta obbligatoriamente, addirittura anche se il privato non è responsabile
dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, poiché si tratta di una
misura di carattere amministrativo finalizzata al recupero dei beni, la cui

una responsabilità penale: unica eccezione è quella rappresentata dalla
circostanza che i beni appartengano a persona estranea al reato (Sez. 3, n.
42458 del 10/06/2015, Almagià). Condizione nella specie insussistente.
Del tutto irrilevante è la questione relativa al periculum in mora, fatta
valere con l’ultimo motivo, stante il carattere obbligatorio della misura.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha disposto la confisca del quadro ai
sensi dell’art. 174 cit.

2. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro
1.500,00.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
elle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2017

applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di

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