Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9156 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9156 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTELPARE ANNUNZIATA N. IL 15/06/1953
avverso la sentenza n. 379/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’ELPIDIO
A MARE, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificarsi come ricorso avverso
sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta: errata
applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del reato e, in subordine,
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e di conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2013.

Con sentenza in data 26/2/2013 del Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant’Elpidio a Mare, la
Sig.ra Annunziata Montelpare è stata assolta dal reato ex art.181 del d.lgs. 22
gennaio2004, n.42 e destinataria di pronuncia di nono doversi procedere in relazione al reato
ex art.44, lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e quindi condannata al la sola pena
dell’ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.54 e 1161 del Cod. Navig., accertato il
giorno 11/5/2009.

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