Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9155 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9155 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DONATO PATRIZIO N. IL 17/02/1981
avverso la sentenza n. 4082/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal o
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Ggirrale in persona del Dott.
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Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Novara, con sentenza del 25/3/2010,
condannò Donato Patrizio, giudicato colpevole del reato di cui all’art. 187,
commi 1 e lquater, c.d.s., alla pena reputata di giustizia, effettuata la
riduzione del rito. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 6/12/2011,
confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall’imputato.

illustrando le censure di cui appresso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma
processuale, con particolare riguardo al governo delle prove.
Con l’asserto impugnatorio si dubita che l’imputato avesse espresso la
volontà di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici ed il consenso alla
successiva distruzione del campione. Assume il ricorrente, in particolare, che
«non appare inimmaginabile che il ricorrente, fermato per un routinario
controllo, sia stato condotto presso il più vicino nosocomio dove gli è stato
chiesto di sottoscrivere vari moduli, senza darsi atto del doveroso
esperimento del consenso informato. Sotto altro aspetto si rileva come l’esito
del “drug-test” è stato reso noto all’imputato non già attraverso il relativo
referto, ma sol perché riportato sul decreto di sequestro dell’autovettura di
proprietà del ricorrente».
2.2. Con il secondo motivo viene denunciata la mancanza o manifesta
illogicità della motivazione.
Il giudice d’appello, investito espressamente sul punto della mancata
sottoposizione del Donato a visita medica, si era limitato a confermare
«laconicamente» la decisione di primo grado.
Una tale visita, al contrario, sarebbe stato l’unico e non sostituibile
strumento attraverso il quale verificare se il Donato al momento in cui si era
posto alla guida si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope. A differenza dell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, qui, il vaglio
sintomatico non è idoneo ad affermare la colpevolezza del soggetto, ma solo
propedeutico al successivo approfondimento diagnostico.
Né, l’esame ematologico poteva considerarsi soddisfattivo: quel che
occorre accertare non è il consumo di stupefacenti, quanto l’attualità delle
alterazioni psico-fisiche conseguenti, che influiscono negativamente sulle
condizioni di guida. Attualità, che solo la visita medica avrebbe potuto
acclarare, non assumendo rilievo che l’assunzione di stupefacente, risalente,

1

2. Avverso quest’ultima sentenza il Donato ricorreva per cassazione

magari, anche a diverse settimane prima, possa presentare ancora tracce nel
sangue.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la mancata
concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto al primo, il Donato affida ad una mera congettura, sfornita di
qualsivoglia attendibilità, l’asserto secondo il quale

ki

consenso manifestato,

onde consentire il prelievo ematico, non avrebbe corrisposto all’effettivo
interno volere. Né, assume rilievo di sorta la dedotta circostanza secondo la
quale la conoscenza dell’esito gli sarebbe giunta con il decreto di sequestro
dell’autovettura, piuttosto che attraverso il referto, che, peraltro, è bene
soggiungere, resta a disposizione dell’interessato presso la struttura
ospedaliera che ha proceduto all’esame di laboratorio.
Quanto al secondo motivo basti osservare che in presenza di un acclarato
quadro sintomatologico di alterazione mentale (qui ampiamente illustrato
dalla Corte territoriale), la cui derivazione dall’assunzione di una delle
sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio,
non occorre l’ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista
(cfr. Cass., Sez. IV, 20/4/2010, n. 31966), proprio perché un quadro di tal
fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in
stato di alterazione (attuale), causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Quanto al terzo ed ultimo deve osservarsi che avendo la Corte
territoriale con congrua motivazione, in questa sede incensurabile, negato
l’invocato beneficio, la doglianza non può essere presa in considerazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma 28/11/2012.

3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondati tutti i motivi.

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