Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9155 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9155 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
nel procedimento a carico di
IYERE SYLVESTER, nato in Nigeria il 24/9/1993

avverso l’ordinanza del 29/10/2015 del Tribunale del Riesame di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Anna Laura Grotteria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 17/12/2015

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 29/10/2015, pronunciandosi sull’istanza di
riesame, presentata nell’interesse di IYERE SYLVESTER avverso l’ordinanza in data
19/10/2015 con il G.I.P. del Tribunale delle medesima città, ha disposto la sostituzione della

ed ordinato l’immediata scarcerazione del prevenuto, se non detenuto per altro.
Allo IYERE viene contestato il reato di cui all’art. 73, c.1 bis, D.P.R. n. 390/1990, perché
deteneva illecitamente a fini di spaccio più ovuli di sostanza stupefacente, di tipo cocaina, ed
il Tribunale del Riesame ritenendo configurabile il fatto di lieve entità, in base al modesto
quantitativo di droga de tenuto ed alle modalità non organizzate della detenzione, e pertanto
operante il limite oggettivo del potere cautelare costituito dalla corrispondente pena edittale
(art. 280 c.p.p.), ha riformato l’ordinanza del G.I.P. nei termini sopra indicati.
Il P.M. presso il Tribunale di Torino ricorre per cassazione, denunciando violazione di legge, in
relazione all’ erronea applicazione del quinto comma dell’art. 73 D.P.R. n. 390/1990 e vizio
della motivazione, avuto riguardo alla sussistenza di una pluralità di elementi di fatto che
escludono l’ipotesi attenuata.
Evidenzia la parte pubblica ricorrente che il Tribunale non ha valutato tutti i parametri
richiamàti dal quinto comma dell’art. 73 D.P.R. n. 390/1990 (mezzi, modalità e circostanze
dell’azione) e che il sequestro intervenuto, al momento dell’arresto dello IYERE, di tre telefoni
cellulari attivi, su uno dei quali gli operanti attestano l’arrivo di chiamate da parte di
consumatori di sostanza stupefacente, nonché di una somma di euro 985, suddivisa in
banconote di piccolo taglio, costituiscono circostanza che dovevano essere valutate come
indicative di un’attività di spaccio abituale, sia pure rudimentalmente organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto,
D.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del
D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi
di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo,
sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti
negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”

2

(ex

misura della custodia cautelare in carcere con la misura dell’obbligo di presentazione alla RG.

mu/tis, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv.
259664, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 Sez. 4).
Alla stregua degli indici di offensività della condotta individuati dalla Suprema Corte, nel caso
in esame è stata correttamente ritenuta l’ipotesi di lieve entità in considerazione, con
riguardo all’oggetto del reato, del dato qualitativo t avendo il Tribunale del Riesame evidenziato
come la sostanza drogante in sequestro raggiungLun peso al “lordo” intorno ai sette grammi,
che non se ne conosce la quantità del principio attivo e che tali dati già di per se stessi
consentono di escludere una particolare offensività del fatto e diffusività della condotta di

Tali conclusioni sono corroborate dall’uso della bicicletta per la consegna della droga ai clienti,
plausibilmente sentiti prima per telefono, anche se l’interlocutore telefonico ascoltato su una
delle utenze cellulari in suo all’indagato al momento dell’arresto non risulta identificato dagli
operanti di P.G., circostanze che denotano l’uso di mezzi ed una organizzazione minimale da
parte dell’indagato, alla sua prima esperienza carceraria, il che h ■ì- concorso a giustificare
l’applicazione della misura di minor rigore poi applicata, sicchè va riconosciuto che il Tribunale
del Riesame di Torino hacomunque effettuato una valutazione globale dei fatti che ha
t
coniugato la quantità e qualità di sostanza stupefacente destinata ad essere ceduta con le
modalità organizzative del suo smercio e il numero comunque limitato di potenziali acquirenti,
dandone conto nella motivazione dell’impugnata ordinanza.
Occorre per completezza evidenziare, in risposta alle argomentazioni del P.M. ricorrente, che il
piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l’invocata ipotesi lieve, purché di piccolo
spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un’attività che si caratterizza per una
complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una
ridotta circolazione di merce e di denaro – sono stati sequestrati all’indagato euro 985 nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per
la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della
sostanza stupefacente – a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività del fatto
(così Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, che ha ritenuto compatibile con il piccolo spaccio la
detenzione di poche decine di dosi di droga leggera).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso il 17/12/2015.

spaccio.

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