Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9155 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9155 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONI FABIANO N. IL 13/08/1979
avverso la sentenza n. 5995/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 5.2.2013 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Velletri, emessa in data 19.1.2012, con la quale Leoni Fabiano, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena
(sospesa alle condizioni di legge) di mesi 3 di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda
per abuso edilizio e violazione della normativa urbanistica.
Propone ricorso per cassazione il Leoni, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) L’art.29 DPR 380/2001 fa riferimento ai committenti, costruttori e direttori dei
lavori. Per quanto riguarda il soggetto non formalmente committente o esecutore
materiale che abbia però un rapporto “diretto” ed erga omnes (in termini di diritto
reale di proprietà o di godimento) con l’immobile su cui è stata realizzata l’opera
abusiva, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che ” non
può essere attribuito ad un soggetto per il solo fatto di essere proprietario di
un’area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per
costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del
terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi illeciti, pur potendo costituire un indizio
grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale…., essendo
necessario a tal fine, rinvenire elementi in base ai quali possa ragionevolmente
presumersi che egli abbia in qualche modo concorso anche solo moralmente con il
committente o l’esecutore dei lavori (v. Cass. Sez. 3 , 29.3.2001-Bertin). Occorre
considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata,
tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica o di fatto, del suolo e
dell’interesse specifico ad effettuare una costruzione (principio del “cui prodest”),
bensì pure di rapporti di parentela ed affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il
proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di
attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di
provvedimenti abilitativi anche in sanatorio; del regime patrimoniale tra coniugi e, in
definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti positivi o negativi, da cui
possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione
anche morale all’esecuzione delle opere” (così Cass.pen. Sez. 3 n.216 dell’ 8.10.2004;
conf. Cass. Sez. 3 n.5476 del 29.4.1999, Zarbo; Cass. Sez. 3 n. 31130 del 10.8.2001,
Gagliardi ; cass. Sez. 3 n. 25.2.2003, Cafasso ed altro).
La giurisprudenza successiva ha ribadito che in materia edilizia può essere attribuita
al proprietario non formalmente committente dell’opera la responsabilità per la
violazione dell’art.20 L.47/85 (sostituito dall’art.44 DPR 380/01) sulla base di
valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio
comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo,
che sia destinatario finale dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti
1

OSSERVA

iCkfr_

abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004;
Cass.sez.3, 14.2.2005 -Di Marino; Cass.sez.3 n.32856 del 13.7.2005-Farzone).
Più di recente questa Corte, nel richiamare tutti tali principi, ha sottolineato che
“grava inoltre sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la
tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la
sua volontà” (Cass.pen. Sez. 3 n.25669 del 30.5.2012 che richiama anche Cass. Sez. 3
n.35907 del 19.9.2008 e tutte le precedenti pronunce).
2.2) La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando
che l’imputato, oltre ad essere proprietario del terreno, venne rinvenuto sul posto
mentre erano in corso i lavori di realizzazione del manufatto abusivo (“..sotto gli occhi
del Leone che, presente sul posto, assisteva a tale opera senza reazione alcuna..” pag.
4 sent.).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA