Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9154 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9154 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rizzo Franco, nato a Guagnano il 12.10.53
imputato art. 6 D.Lgs. 193/07 e 256 comma 1 lett. b D.Lgs. 152/06
avverso il decreto penale di condanna del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 23.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
Nei confronti del ricorrente, è stato emesso decreto penale di condanna per violazione
degli artt. 6 D.Lgs. 193/07 e 256 comma 1 lett. b D.Lgs. 152/06.
Come riferisce lo stesso imputato, contro il decreto non è stata proposta opposizione ed
il giudice ne ha disposto l’esecuzione.
Il presente ricorso viene proposto contro il citato decreto penale nella parte in cui
dispone la confisca perché non riguarda una delle ipotesi di confisca obbligatoria visto che ha
ad oggetto oggetti necessari alla commissione del reato.
Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento di cui ci si duole non è impugnabile
autonomamente in questa sede; esso, infatti, avrebbe dovuto essere parte dell’atto di
opposizione ( unico mezzo di gravame previsto avverso il decreto penale di condanna). Peraltro, non è neppure
ipotizzabile che questa S.C. provveda alla conversione del ricorso in opposizione perché, per
tale tipo di impugnazione, i termini erano già decorsi al momento della proposizione del ricorso
dinanzi a questa Corte (il decreto, infatti, è stato notificato il 10.5.13 ed il ricorso depositato W11.6.13).

Data Udienza: 10/01/2014

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pr sidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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