Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9153 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9153 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania
nei confronti di
Filigheddu Luca, nato il 10 aprile 1965
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania del 13 aprile 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 13 aprile 2015, il Tribunale di Tempio Pausania ha
revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 30 gennaio 2015 dal Gip dello
stesso Tribunale, in relazione al reato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74
del 2000, per l’omissione del versamento di ritenute da lavoro dipendente riferite al
periodo di imposta 2008, per euro 81.026,00.
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della

l’asserita insussistenza del periculum in mora e circa la mancanza di indagini volte a
rintracciare il profitto diretto del reato tributario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell’art. 7,
comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015),
con il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non
versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta». Tale ultima formulazione, da
ritenersi più favorevole della precedente nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza
penale del fatto, prima fissata in euro cinquantamila, trova applicazione, per il
principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputata nel caso di specie riguarda un
omesso versamento di importo (euro 81.026,00) inferiore all’attuale soglia di
rilevanza penale, deve ritenersi l’insussistenza del fatto; con la conseguenza che il
ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, contestando la motivazione circa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA