Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9152 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9152 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MD KAMAL N. IL 12/12/1978
ISLAM TAJUL N. IL 10/05/1969
avverso la sentenza n. 275/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 22/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 22/11/2010 del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, i
Sigg. MD KAMAL e ISLAM TAJUL sono stati condannati, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena di 120,00 euro di ammenda ciascuno in relazione al reato
previsto dagli artt 8 e 17 T.U.L.P.S., accertato il 22/1/2008.
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto separati atti di appello, da qualificarsi come
ricorso avverso sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., con i quali si
lamenta: errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza del reato e
(ricorso Islam Tajul) nullità della sentenza per vizio della citazione a giudizio.

il patrocinio davanti questa Corte, e di impugnazione che nel caso del sig. Islam Tajul è
sottoscritta dal solo difensore sulla base di separata delega a impugnare, che dunque non
integra sottoscrizione diretta dell’imputato, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e di conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

5 Va 54

Trattandosi di impugnazioni proposte direttamente da Difensori non iscritti all’albo speciale per

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