Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9151 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9151 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN RBIHA MOHAMED AMINE N. IL 08/06/1992
avverso la sentenza n. 1045/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
30/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 30.3.2013 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica,
applicava nei confronti di Ben Rbiha Mahamed Amine, con la diminuente per la scelta
del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1 di reclusione ed 3.000,00 di
multa per il reato p. e p. dall’art.73 DPR 309/90 ritenuta la circostanza attenuante
speciale di cui al co.5.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la carenza di motivazione e la
violazione di legge in relazione otart. 129 c.p.p.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilita previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
Sez.Un.27.3.1992- Di Benedetto; Sez.Un.27.9.1995 n.18-Serafi no).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva dal verbale
di arresto, dal verbale di perquisizione, dalle dichiarazioni dell’acquirente della
sostanza stupefacente e dagli esiti del narcotest.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
tqa delle ammende.
processuali e della somma di euro 1.50Q QOJn4av
Così deciso in Roma il 10.1.2014
.,

OSSERVA

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