Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9150 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9150 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sui ricorsi proposti da :
Salah Chams Edine, n. in Algeria il 10/10/1976;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 31/07/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO
1. Salah Chams Edine ha proposto due distinti ricorsi nei confronti della
ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di
riesame proposta avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data
18/05/2015 del G.i.p. del Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di gr. 19,6 di eroina
e di gr. 5,3 di cocaina.
In particolare, con il primo ricorso, in data 13/06/2015, si limita a “proporre
impugnazione” delegando per la presentazione dei motivi il proprio Difensore,

Data Udienza: 17/11/2015

mentre con il secondo, in data 02/07/2015, scritto a mano, contesta che parte
dello stupefacente che deteneva al momento del controllo dei carabinieri sia
stato disperso a terra ed espone i propri trascorsi di vita anche con riferimento
allo stato di tossicodipendenza.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili giacché il primo di essi non è stato
corredato dei motivi come richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 581,
comma 1, lett. c) e 591 comma 1 lett. c) c.p.p. ed il secondo perché del tutto
carente di censure che deducano i vizi di cui all’art. 606 c.p.p. bensì articolato in
tutta la sua esposizione, di cui è anche difficile cogliere un comune senso
compiuto, in via meramente fattuale.
Alla declaratoria di inammissibilità deve seguire la condanna al pagamento delle
spese processuali e del versamento della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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CONSIDERATO IN DIRITTO

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