Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 915 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 915 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANSALONE LUIGI N. IL 01/09/1962
avverso la sentenza n. 2293/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tr-uititseoUl»,r014C9U ti-o
che ha concluso per
o Li e3rs—,

so

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit Pdifensor(Avv.

&Al tIML3f1,-,.

(11-114-9 eL cArs.A.A.

rd2A–Q-.1bacv..Y°

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.11.2013 la Corte di appello di Salerno, a seguito di
gravame proposto dall’imputato ANSALONE Luigi avverso la sentenza
emessa il 24.2.2009 dal locale Tribunale, ha confermato detta sentenza
con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati

cpv., 110, 56-640, 483,61 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen.; C) artt. 81 comma
1, 368, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. condannandolo a pena di giustizia,
interamente condonata.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, che – evidenziata la formulata rinuncia alla prescrizione deduce:
2.1.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione
alla svalutazione probatoria dell’esito della perizia grafologica disposta
dalla stessa Corte che ha incontestatamente escluso la paternità
dell’Ansalone in relazione ad entrambe le sottoscrizioni incriminate.

2.2. mancanza della motivazione in relazione alle doglianze svolte dalla
difesa nell’atto di impugnazione e nella memoria depositata all’udienza
del 25.11.2013. In particolare, restano prive di qualsiasi esame gli
elementi di prova a discarico ricavabili dalle dichiarazioni di PASCA
MAGLIANO Maurizio, AMARANTE Leopoldo, VASSALLO Pasquale,
SCARPETTA Anna e VALLECARO Giuseppe. Sotto il profilo logico si
sarebbe omessa la considerazione della manifesta illogicità della
ricostruzione operata dalla prima sentenza e dei rilievi sulle
contraddizioni tra le deposizioni dibattimentali della dipendente
PRINCIPE e del subagente GRATTACASO. Sotto il profilo del
travisamento del fatto la Corte di merito sarebbe incorsa in tre gravi
errori: in relazione alla provvigione percepita dal GRATTACASO, che
escludeva ogni interesse economico delVANSALONE; al non lineare
comportamento dello stesso ANSALONE all’atto delle prime contestazioni
d’irregolarità da parte della Compagnia Generale, diversamente da
quanto provato dalle comunicazioni prodotte dalla difesa; alla
comunicazione scritta del GRATTACASO risalente alla data del 11.4.2003
e non al momento di convocazione delVANSALONE a Catania.
2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare:

1

di cui ai capi A) artt. 81 cpv., 646,61 n. 7 e 11 cod. pen.; B) artt. 81

quanto al capo a) l’affermazione di responsabilità ignorerebbe gli
elementi difensivi illustrati a pg. 7,8 e 9 dell’atto di appello e pg. da 11 a
15 della memoria difensiva.;
quanto al capo b), il ricorrente sarebbe stato riconosciuto
responsabile della emissione della polizza avendola firmata
personalmente nonostante la perizia grafologica avesse escluso tale
circostanza; inoltre, non sarebbe stato risposto alla deduzione difensiva

interessi personali. Né sarebbe stata considerata l’ipotesi alternativa
sull’autore della falsificazione delle firme indicato nella moglie del
G RATTACAS O .
Quanto al capo c) restano prive di considerazione le doglianze
difensive dell’atto di appello e della memoria, Non sarebbe dato
comprendere il ragionamento che ha portato a confermare la
responsabilità del ricorrente una volta esclusa la paternità delle
sottoscrizioni in capo al predetto apposte dinanzi al notaio (prosciolto
dall’accusa di falso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato.

1.

Il primo e secondo motivo sono fondati.

2.

Invero, priva di logica – dopo che la Corte ha acceduto alla
rinnovazione istruttoria disponendo la perizia grafica che ha negato
l’attribuibilità della sottoscrizione
considerazione secondo la quale

a suo nome al ricorrente – è la
l’individuazione di chi abbia

materialmente vergato la sottoscrizione a nome di ANSALONE Luigi sotto
la polizza in favore della I.SE.TA srl fosse un < non lo sia lo attesta la circostanza che – nel contrasto di precedenti
contrapposte consulenze grafologiche – il primo giudice aveva aderito a
quelle che attribuivano la sottoscrizione all’ANSALONE, così ponendo la
base della statuizione di responsabilità. Così, dinanzi ad opposto
accertamento in secondo grado, non risulta affatto risolutivo che la
dipendente PRINCIPE Daniela, che ebbe a redigere la stessa polizza non
appose detta sottoscrizione non potendosi far leva – per ricondurre la
sottoscrizione, a questo punto in via di contributo morale, all’ANSALONE
nè sulla generica rivestita titolarità dell’agenzia, che – anzi – non poteva

2

circa la insensatezza di una operazione autolesionistica in assenza di

ammettere sue imprudenze dinanzi ad atti evidentemente fuori dalla
competenza della agenzia, né sulla improponibilità della sua redazione
per esclusiva iniziativa della semplice segretaria, essendosi accertata la
iniziativa del subagente GRATTACASO e la percezione da parte di questi
delle relative provvigioni. Inoltre la generica presenza dell’ANSALONE il
giorno in cui fu compilata dalla PRINCIPE su iniziativa del subagente
GRATTACASO e la circostanza che la polizza sarebbe stata lasciata sulla

sottoscriverla e far autenticare la sua sottoscrizione dinanzi al notaio
appare infondata e apodittica rispetto al nuovo accertamento peritale;
dall’altro, incongrua è la assunta rilevanza indiziaria della <<mancata
immediata denuncia di falsità» – da parte dell’ANSALONE – della
sottoscrizione all’atto delle prime contestazioni d’irregolarità da parte
della Compagnia Generale, posto che – come risulta dalla missiva del
10.4.2003 allegata al ricorso – egli riconobbe immediatamente la
erroneità della polizza, attribuendo l’accaduto ad un duplice errore nella
conduzione della istruttoria da parte di chi aveva curato la pratica e con
la successiva nota del 11.4.2003, ribadiva che << l’emissione della
polizza è stata effettuata senza l’assenso e la conoscenza e la
sottoscrizione dell’Agente».
3.

Possono, inoltre, esaminarsi le deduzioni rivolte nell’ambito del terzo
motivo ai medesimi capi sub B) e C).

3.1.

Quanto alle deduzioni in ordine al capo B), va richiamato quanto
già detto sub par. 2, aggiungendosi che la sentenza impugnata
illogicamente esclude la rilevanza delle eccezioni difensive circa la
mancanza di interesse da parte del ricorrente rispetto alla accertata
riconducibilità a lui della polizza e l’implausibilità della versione che
coinvolgeva la PRINCIPE all’insaputa del suo datore di lavoro, posta la
chiara etero-direzione della stessa PRINCIPE da parte del GRATTACASO.

3.2. Anche in relazione al capo c) possono valere le considerazioni
svolte sub par. 2 circa la decisiva incidenza dell’accertamento peritale
sulla incolpazione della PRINCIPE, che comunque risultava essere la
materiale redattrice della polizza medesima.
3.3.

Il terzo motivo è inammissibile in relazione alle deduzioni in
ordine al capo A) in quanto non si confronta con la motivazione resa
dalla sentenza in relazione all’appropriazione di somme di pertinenza

1. r

dell’assicurazione di cui aveva il temporaneo possesso omettendo, nel

corso degli anni, di provvedere al loro versamento, continuando a

3

scrivania dello stesso ANSALONE che – secondo prassi – avrebbe dovuto

stipulare polizze connettendosi al sistema pur dopo la comunicazione del
recesso.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di
cui ai capi b) e c) con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo
giudizio sui predetti capi. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e
c) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel
resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 11.12.2014.

4.

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