Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 915 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 915 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma
nel procedimento nei confronti di
Tranquillo Vincenzo, nato a Teano il 01/07/1960

avverso la sentenza del 27/02/2014 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giorgio Linchi di Roma, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 09/12/2015

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma confermava la
sentenza del GUP presso il Tribunale della stessa città, che aveva assolto Vincenzo
Tranquillo “per non aver commesso il fatto” dal delitto di detenzione e spaccio di
sostanza stupefacente (capo A), nonché dai delitti di peculato e violazione della
pubblica custodia di cose (capo B). La Corte territoriale – prendendo spunto dalla
sottrazione dì un pacchetto di sette chilogrammi di cocaina dal magazzino della
caserma “Carreca” della Guardia di Finanza di Roma, al quale l’imputato aveva

Finanza e dall’esito dell’istruttoria dibattimentale di primo grado – affermava che
la tesi difensiva, circa lo spostamento di scatoloni in epoca diversa e successiva
alla sottrazione, era stata confermata dal teste De Tommaso, maresciallo dei CC.,
presente al fatto. Aggiungeva che la circostanza che i bordi del nastro fossero
arricciati non avrebbe potuto escludere che le tracce biologiche rilevate fossero
preesistenti. Piuttosto, la rilevazione di ulteriori tracce appartenenti ad un ignoto
rapinatore avrebbe introdotto uno scenario inquietante circa la possibilità che un
soggetto estraneo alla caserma avesse potuto accedere nel vano contenente lo
stupefacente, senza forzarne la porta e senza essere notato dal personale addetto
al controllo. In tal modo la ricostruzione accusatoria sarebbe stata monca, tanto
più che l’imputato non aveva la chiave del vano. Quanto alle disponibilità
finanziarie del Tranquillo, rispetto alle ufficiali fonti di reddito, non sarebbero state
tali da apparire significative di un’illecita locupletazione o idonee a fondare, da
sole, l’accusa mossa all’imputato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Roma, deducendo illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe soffermata su circostanze
di contorno, rispetto al punto cruciale, ossia l’apertura di un buco nello scatolone
che conteneva un numero imprecisato di panetti di droga. Le impronte lasciate dal
Tranquillo sarebbero state illogicamente minimizzate, per valorizzare quelle di un
ignoto rapinatore, il cui ruolo – proprio perché sconosciuto – avrebbe dovuto
indurre alla condanna del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è infondato ed il ricorso va pertanto respinto.
La Corte territoriale ha mostrato di aver accuratamente analizzato sia la tesi
difensiva, sia quella della pubblica accusa, pervenendo alla sentenza di
proscioglimento sulla base di una valutazione logica ed esaustiva del materiale
probatorio a disposizione. In particolare, sono state spiegate le ragioni della
2

facoltà di accesso, quale ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Guardia di

maggior credibilità del teste De Tommaso, rispetto a quella dei testi Rebechesu e
Vitale. Inoltre, è stata offerta una spiegazione assolutamente plausibile della
presenza delle tracce biologiche sui bordi del nastro, che non è in contrasto con il
valore della prova scientifica in assoluto, ma ne svaluta la decisività nel caso di
specie.
Neppure appare illogica la considerazione della presenza delle impronte
riconducibile ad un ignoto, giacché la mancata dimostrazione di un qualche
collegamento di quest’ultimo col Tranquillo, fa degradare l’ipotesi del concorso ad

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G.
Così deciso il 09/12/2015

una mera supposizione.

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