Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 915 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 915 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVAGNOLI ADELE N. IL 09/03/1986
avverso la sentenza n. 3174/2016 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Adele Gravagnoli ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Gip del Tribunale di
Napoli le ha applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al
reato di cui all’art. 368 cod. pen.
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per avere il giudice utilizzato un “modulo
prestampato.

La censura coglie palesemente fuori segno, là dove – contrariamente a quanto eccepito dalla
ricorrente – il giudice ha argomentato, con considerazioni sintetiche ma esaustive, le ragioni
per le quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il proscioglimento ai sensi
dell’articolo 129 del codice di rito e, pertanto, la correttezza della qualificazione giuridica della
fattispecie (v. pagine 1 e 2 della decisione in verifica).
Non v’è pertanto materia per la dedotta mancanza di motivazione.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche
a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
Giacom Paolofii

2. Il ricorso è inammissibile.

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