Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9149 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9149 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Plaka Erlind, n. in Albania il 12/02/1988;

avverso il l’ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 31/07/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Plaka Erlind ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza con cui il
Tribunale del riesame di Ravenna ha rigettato l’istanza proposta avverso il
decreto di sequestro preventivo sia ai sensi del comma 1 che del comma 2
dell’art. 321 c.p.p. dell’autovettura Volkswagen Golf emesso dal G.i.p. del
Tribunale di Ravenna il 17706/2015 per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 in relazione alla cessione di sostanza stupefacente-cocaina.

Data Udienza: 17/11/2015

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2. Con un unico motivo lamenta che ai fini del periculum di cui all’art. 321
comma 1 c.p.p. è necessaria l’attualità del pericolo di aggravamento o
protrazione del reato mentre ai fini del sequestro finalizzato alla confisca ex art.
240 c.p. è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso
strumentale tra res e reato mancante nella specie; da un lato infatti la condotta
dell’indagato, ristretto agli arresti domiciliari, si è svolta nell’arco di un paio di

contestate) e, peraltro, le uniche consegne per le quali si è parlato dell’utilizzo
dell’auto sono le quattro o cinque riferite a tale Dritan; dall’altro non risulta che
l’auto abbia subito particolari manomissioni o accorgimenti al fine di occultare lo
stu pefacente.
Sempre con riguardo alla finalizzazione alla confisca, si deduce, poi, che,
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è stato dimostrato che l’auto è
stata acquistata nel marzo del 2014 per l’importo di euro 4.000 e dunque in
epoca precedente di un anno al reato come contestato e da soggetto titolare di
reddito assolutamente proporzionato rispetto al valore di acquisto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va premesso che il sequestro preventivo è stato adottato sia a fini impeditivi
(ovvero a norma dell’art. 321, comma 1, c.p.p.) che a fini di confisca (ovvero a
norma dell’ art. 321, comma 2, c.p.p.).
Ora, effettivamente, con riguardo alla seconda tipologia di sequestro, questa
Corte ha in più occasioni affermato che, ai fini della individuazione delle “cose
che servirono a commettere il reato” suscettibili di confisca è necessario
l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in
relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res” nella realizzazione
dell’illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo (tra le altre,
Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573) sicché, nel caso di
autovettura usata, come nella specie, per il trasporto di sostanza stupefacente
destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un
collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto
funzionale (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973;
Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile
anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di
modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l’occultamento o il trasporto di
droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del
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mesi ed è consistita in una decina di cessioni (solo due peraltro sono state

06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Iliadis, Rv.
217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, Oliverio, Rv. 206885).
Conseguentemente, non risultando essere stati adottati, nella specie, alcuno di
tali accorgimenti od alcuna di tali modifiche, il nesso strumentale tra
l’autovettura e la condotta contestata quale presupposto necessario per
l’adozione del sequestro di cui al comma 2 dell’art. 321 c.p.p. non appare, come

non sarebbe legittimo.

4. Diversamente deve però concludersi quanto alla legittimità del sequestro
preventivo di tipo “impeditivo”, sostanzialmente contestata dallo stesso
ricorrente con riguardo non tanto alla carenza di un indispensabile nesso
strumentale tra res e reato quanto con riguardo alla invocata mancanza del
carattere di attualità del pericolo di reiterazione del reato attesa l’occasionalità
delle condotte poste in essere mediante l’autovettura in sequestro.
Va anzitutto chiarito che la dizione del comma 1 dell’art. 321 c.p.p., che
consente il sequestro non già delle cose che servirono a commettere il reato ma,
più genericamente, delle cose “pertinenti al reato”, esime il giudice dal compito
di accertare se, analogamente a quanto detto sopra con riguardo al sequestro
finalizzato alla confisca, ricorra un collegamento strutturale tra autovettura e
detenzione di stupefacente tale da richiedere un sostanziale asservimento anche
funzionale della prima alla seconda : la pertinenza richiesta dalla norma
comprende, infatti, non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu
commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche
quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (da ultimo, Sez. 5, n.
26444 del 28/05/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez.2, n. 34986 del
19/06/2013, Pini, Rv. 256100); e d’altra parte, se così non fosse, e se anche in
tal caso si pretendesse la ricorrenza delle stringenti caratteristiche di
collegamento strutturale già viste sopra, l’ipotesi del comma 1 dell’art.321
finirebbe per rappresentare un “doppione” rispetto alla ipotesi del comma 2, sì
che non riuscirebbe più a distinguersi l’area applicativa dell’una rispetto all’altra.
Resta peraltro fermo, come sempre affermato da questa Corte, che la nozione di
pertinenza non può estendersi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti
meramente occasionali tra la “res” e l’illecito penale (cfr. Sez. 5, n. 26444 del
28/05/2014 cit.), sotto tale profilo, tuttavia, avendo l’ordinanza impugnata
rilevato che lo stesso indagato ha, in sede di interrogatorio, riconosciuto di avere
ceduto cocaina a tale Mughetti in tre occasioni a tal fine recandosi a Cesena con
l’autovettura poi sequestrata, a tale Dritan, in quattro o cinque occasioni,
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lamentato dal ricorrente, rinvenibile, sicché sotto tale profilo, il provvedimento

sempre recandosi a Cesena, e e in tre occasioni a tale Lolli a tal fine recandosi a
Mezzano. Di qui, dunque, la logica ed insindacabile conclusione dell’ordinanza
secondo cui Plaka ha non già solo sporadicamente (come sostenuto in ricorso)
bensì abitualmente utilizzato l’autovettura per cedere la sostanza stupefacente a
terzi recandosi presso il loro domicilio, con conseguente sussistenza del pericolo
di protrazione del reato ove il mezzo gli venisse restituito.

che l’autovettura sarebbe stata acquistata in epoca precedente al reato, ciò non
facendo evidentemente venire meno, con riguardo al momento di commissione
delle condotte di reato contestate, la caratteristica di pertinenza del bene
richiesta dall’art. 321, comma 1, c.p.p..
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Ilresidente

Né tale conclusione può essere infirmata dalle considerazioni in ordine al fatto

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