Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9149 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9149 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 10/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GJINAJ AURELIO N. IL 20/09/1990
avverso l’ordinanza n. 828/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
02/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il Tribunale di Bologna ha confermato, in sede di
appello ex art. 310 c.p.p., l’ordinanza del 1° giugno 2012 con la quale il G.i.p. presso
il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’istanza di revoca, proposta da Gjinaj Aurelio
ex art. 299 c.p.p., della misura custodiale carceraria nei suoi confronti applicata per il
trasporto, in concorso con altre persone, di un quantitativo di gr. 500,020 di cocaina
poi sequestrato dalla P.G. (fatto contestato nel capo

sub S) dell’imputazione

provvisoria).
2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per
cassazione il Gjinaj Erion, alias Gjinaj Aurelio, unitamente al suo difensore, deducendo
la violazione dell’art. 273 c.p.p. per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
avuto riguardo al fatto che, fra le tante intercettazioni telefoniche in atti, una sola di
esse (la n. 3058 del 20 gennaio 2011) collegherebbe la persona dell’indagato alla
vicenda oggetto del procedimento.
Al contenuto di tale intercettazione, infatti, l’impugnata ordinanza attribuisce una
valenza assai significativa, senza sperimentare, tuttavia, altre possibili interpretazioni
cui si presterebbe il frammento intercettato, quale, ad es., quella che vedrebbe il
ricorrente come inconsapevole latore di un messaggio commissionatogli dal cugino in
favore di un’altra persona, anch’essa indagata nell’ambito dello stesso procedimento
(ossia, Zaimi Edmont). La seconda ed ultima circostanza indiziaria, inoltre, sarebbe
stata tratta da un’ulteriore captazione ambientale, sul cui contenuto la spiegazione
offerta dal Tribunale del riesame per poter affermare la codetenzione e la cogestione
dello stupefacente sarebbe stata condivisibile unicamente nel caso in cui l’indagato
fosse stato colto in flagranza sul luogo destinato all’occultamento, ciò che, nel caso di
specie, non si è verificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
4. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in
termini di adeguatezza dal Giudice dell’appello cautelare, deve ritenersi congruamente
1

delitto di cui agli artt. 73 e 80 del D.P.R. n. 309/1990, relativamente all’acquisto ed al

sostenuta dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che
ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi
indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata,
delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei
principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base degli esiti delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei tracciamenti delle celle occupate dalle
ragioni del coinvolgimento dell’indagato attraverso il concreto contributo da lui
prestato alla realizzazione dell’attività criminosa con la conversazione telefonica in cui
ebbe ad avvisare personalmente l’artefice dell’operazione (individuato nel coindagato
Zaimi Edmond) del prossimo arrivo a Rimini di un altro coindagato, Pepa Arjan (cugino
del Gjinaj e con lui convivente), per accompagnare il primo sino a Bellaria (luogo di
comune dimora del Pepa e del ricorrente) nel trasporto dello stupefacente poi
sottoposto a sequestro.
Ulteriori, significativi, elementi di riscontro indiziario della cointeressenza dell’indagato
all’operazione criminosa descritta nel tema d’accusa sono stati ricavati dalla disamina
del contenuto di altra conversazione oggetto di captazione ambientale all’interno
dell’autovettura condotta dal Pepa, la cui interpretazione costituisce una questione di
fatto direttamente rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale,
sottratta al sindacato di legittimità se il correlativo apprezzamento, come nel caso di
specie, è adeguatamente motivato in conformità ai criteri della logica e delle massime
di esperienza (Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, Rv. 239636).
In sede di legittimità, infatti, sarebbe possibile prospettare una interpretazione del
significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo
in presenza del travisamento della prova (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep.
22/03/2012, Rv. 252190), ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato
il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed
incontestabile: evenienza, questa, in alcun modo prospettabile riguardo alla disamina
della vicenda storico-fattuale or ora considerata.
5. A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze
procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e
prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali
da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale,
2

utenze telefoniche oggetto di intercettazione e del sequestro dello stupefacente, le

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né ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare
l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa
delle risultanze processuali, facendo leva sull’apprezzamento di profili di merito già
puntualmente vagliati in sede di appello cautelare, ed il cui esame non è,
evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa Corte.

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616
c.p.p.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma
1 ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma primo – ter, disp. att.,
c.p.p.
Così deciso in Roma, lì, 10 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la

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