Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9149 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9149 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Miscioscia Cristoforo, nato a Corato il 13.3.66
imputato art. 5 L. 283/62
avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 10.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di 3000 € di
ammenda in ordine al reato di cui all’art. 5 L. 283/53
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice si sia limitato a prendere atto
dell’assenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento senza motivare
adeguatamente sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da uit., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del

Data Udienza: 10/01/2014

giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove il Tribunale ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo agli atti
processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pres ente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

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