Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9148 del 14/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9148 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ninfadoro Filippo, nato a Foggia il 25/04/1966

avverso la sentenza del 08/11/2011 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la
sentenza in data 11 maggio 2010 del Tribunale di Ancona, appellata
dall’imputato Filippo Ninfadoro, condannato alla pena condizionalmente sospesa
di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto responsabile del reato di
calunnia, per avere, presentando in data 11 luglio 2005 una falsa denuncia di
furto contro ignoti di una propria autovettura, implicitamente incolpava di furto o

Data Udienza: 14/12/2012

ricettazione Arles Andrade Dos Santos, che sapeva innocente in quanto
acquirente del veicolo.
Rilevava la Corte di appello che la responsabilità dell’imputato derivava in
primo luogo dalle dichiarazioni di Gianfranco Concettoni, titolare di una officina
meccanica, secondo cui il veicolo era stato ivi portato dal Ninfadoro per alcuni
lavori ed ivi era rimasto dall’agosto 2004 al marzo 2005 fino a quando il
Ninfadoro autorizzò il Dos Santos, da lui indicato come acquirente, e che pagò le
riparazioni, a prelevarlo.

giorno 6 maggio 2005 era guidato dal DOS Santos e il giorno 15 giugno da tale
Elvis Fiorentino; quest’ultimo, poi, sentito dalla p.g., confermava le dichiarazioni
del Dos Santos, secondo cui il veicolo era stato a quest’ultimo ceduto dal
Ninfadoro; infine, mentre il denunciante aveva riferito di avere negli ultimi due
mesi lasciato il veicolo in parcheggio sulla pubblica via coperto da un telone (con
entrambi i mazzi di chiavi all’interno e con le portiere che non chiudevano), il
m.11o Tucci dei CC di Marzocca, che abitava nei pressi e che quotidianamente
passava nella via, aveva dichiarato di non avere mai notato la presenza di una
autovettura parcheggiata e coperta con un telo.

2. Ricorre per cessazione l’imputato di persona, che dopo avere premesso di
avere effettivamente autorizzato il Dos Santos a ritirare il veicolo presso la
carrozzeria essendo quello intenzionato a comprarlo e di averlo successivamente
riavuto indietro essendo l’affare non andato a buon fine, deduce i seguenti
motivi.
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle
dichiarazioni di esso imputato, che non erano contraddette dalle prove acquisite,
dato che solo a fine giugno egli era rientrato in possesso del veicolo e non
essendo ciò in contrasto con il fatto che in epoca precedente esso fosse stato
visto circolare con alla guida altre persone.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità della denuncia circa lo
spossessamento dell’autovettura ad opera del Dos Santos, dato che nel periodo
temporale cui si riferiva la denuncia (i due mesi precedenti) il soggetto visto alla
guida del veicolo non era il Dos Santos ma tale Elvis Fiorentini, che egli
nemmeno aveva mai conosciuto.
2.3. Vizio di motivazione in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo
del reato, proprio perché nel periodo di due mesi antecedenti alla denuncia, in
cui esso ricorrente aveva dichiarato di avere parcheggiato la vettura in strada, il
veicolo fu visto essere condotto dal Fiorentini e non dal Dos Santos, cui invece si
riferisce il capo di imputazione come soggetto calunniato.

q9–1

Inoltre, a seguito di controllo di polizia, era stato accertato che il veicolo il

2.4. Per analoghe considerazioni, falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in
punto di elemento psicologico del reato.
2.5. Vizio di motivazione in punto di ritenuta integrazione dell’elemento
materiale del reato, proprio perché il soggetto al quale era stata riferita la falsa
denuncia non era il Dos Santos ma il Fiorentini, che esso ricorrente nemmeno
conosceva.

3. Come ulteriore deduzione, il ricorrente sollecita la declaratoria di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. E’ stato accertato, attraverso la testimonianza del titolare dell’officina
meccanica Gianfranco Concettoni, che il veicolo della cui denuncia di furto si
discute, era stato ritirato da Jaries Andrade Dos Santos, a lui indicato dal
Ninfadoro quale acquirente del veicolo. Tali dichiarazioni sono state confermate
da Elvis Fiorentino.
Nessun obiettivo elemento avvalora le dichiarazioni dell’imputato secondo
cui, dopo una promessa di vendita del veicolo al Dos Santos, egli era ritornato in
possesso del veicolo, essendo l’affare non andato a buon fine.
Inoltre, attraverso l’attendibile testimonianza del m.11o Tucci, deve ritenersi
destituita di aderenza alla realtà la dichiarazione dell’imputato secondo cui egli
era ritornato in possesso del veicolo, che aveva parcheggiato nei pressi di casa,
coperto da un telone. Infatti il Tucci, che quotidianamente passava per la via,
essendo abitante nei pressi di essa, ha dichiarato di non avere mai notato la
presenza di un veicolo coperto dal un telone, circostanza che evidentemente non
avrebbe potuto sfuggirgli.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro mille.

9,91

prescrizione del reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 14/12/2012.

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