Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9145 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9145 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAKIPI ISMAIL N. IL 27/10/1971
avverso la sentenza n. 1809/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 29.5.2013 il &IP del Tribunale di Milano applicava nei confronti di
Rakipi Ismail, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 3, mesi 6
di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato p. e p. dall’art.73 DPR 309/90.
Ricorreva per cassazione l’imputato, denunciando la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
2) Con dichiarazione del 27.6.2013, pervenuta in cancelleria, Rakipi Ismail ha
comunicato di rinunciare espressamente al ricorso per cassazione proposto avverso la
sentenza del n.13/1859 in data 29.5.2013 del &IP del Tribunale di Milano.
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma
dell’art.591 comma 1 lett.d) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare
congruo determinare in euro 500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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