Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9144 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9144 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Souiden Semi, nato a Tunisi (Tunisia)1110.9.92
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna

del 4.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per la violazione
dell’art. 73 T.U. stup. contestata per avere egli detenuto illecitamente oltre 560 gr. di eroina
(pari a 51,397 gr. di sostanza pura.

Con il presente gravame, egli si rivolge a questa S.C. sostenendo che la motivazione è
illogica.
Il ricorso è, però, inammissibile per la sua totale genericità. In esso non si spiega,
infatti, in quali passaggi la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con le regole della logica.
L’affermazione, infatti, è formulata in maniera del tutto avulsa dai contenuti del provvedimento
della Corte attraverso il mero richiamo a principi giurisprudenziali.
Come, invece, ricordato reiteratamente da questa Corte, ai fini di una valida
sostenibilità del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) la specificità dei motivi di gravame è
un corollario imprescindibile dovendo essi, “contenere l’indicazione specifica delle ragioni di

Data Udienza: 10/01/2014

diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” (sez.

VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez.

VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il P esidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA