Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9143 del 10/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9143 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bruzzo Patrizio, nato a Genova il 20.1.76
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 30.4.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per violazione dell’art. 73 T.U. stup. ed, in particolare, ha respinto il motivo di
appello formulato con riferimento alla pena.
Di ciò di duole il ricorrente osservando che la Corte non ha tenuto conto del fatto che
l’imputato è incensurato, ha terminato gli studi ed ha un’attività lavorativa.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le censure del ricorrente, oltre a reiterare puramente e semplicemente gli argomenti
svolti in appello, hanno trovato, da parte di quest’ultima, una risposta congrua e corretta.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno osservato che, a fronte del quantitativo
tutt’altro che modesto di droga posseduta dal ricorrente (122,684 gr., utili a confezionare 817,9 dosi),
il Tribunale, pur avendo – giustamente – escluso l’attenuante speciale, aveva, in ogni caso,
Data Udienza: 10/01/2014
tarato la pena in misura «assai vicina al minimo edittale ed abissalmente distante, non solo
dal massimo, ma anche da una pena intermedia».
Di conseguenza, «anche a voler tener conto delle considerazioni della difesa», non
risultava possibile pervenire ad una riduzione della pena.
Tutto ciò, essendo logico e coerente con i dati processuali, preclude ogni censura in
sede di legittimità dal momento che l’apprezzamento sulla pena è il risultato di un giudizio di
fatto che spetta solo ai giudici di merito e che non può essere rivisto da questa S.C. tranne i
casi in cui esso non sia supportato da una motivazione adeguata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014
Il P esidente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.