Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 914 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 914 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASCARELLA SALVATORE N. IL 21/02/1961
ACCURSO ANTONIO N. IL 01/06/1962
avverso la sentenza n. 2429/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 02/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Gperale in persona del Dott. fri,„A.,,,,concgAiro b4eoviu.1-0
che ha concluso per j fitg. . ‘t ,.5 e7r -c-,3 •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor;Avv.

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j (Leo-tu-A.”4,410 &CC”) ó Csrh)

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Lt

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.4.2014 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di
gravame interposto dagli imputati PASCARELLA Salvatore e ACCURSO
Antonio avverso la sentenza emessa il 16.4.2013 , a seguito di rito
abbreviato, dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato detta
sentenza con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti

d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita ed al trasporto di
grammi 1.000,00 di stupefacente del tipo cocaina e condannati a pena
di giustizia.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a
mezzo dei difensori.
3. Con ricorso nell’interesse di PASCARELLA Salvatore si deduce:
3.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in relazione alla affermazione di responsabilità desunta dalla
inconciliabilità delle versioni rese dagli imputati, quando invece proprio
la correità avrebbe dovuto far concordare le versioni. Inoltre, illogico
sarebbe l’assunto secondo il quale il PASCARELLA non poteva non
sapere del trasporto dello stupefacente posto sotto il sedile da lui
occupato, posto che nessuno va a verificare cosa ci sia sotto il suo
sedile, e sarebbe stato travisato il fatto in relazione alle modalità di
trasporto dello stupefacente, occultato all’interno della imbottitura del
sedile anteriore destro dell’autovettura per cui sarebbe stato impossibile
al PASCARELLA accorgersi dello stesso.
3.2.

violazione del combinato disposto degli artt. 125 e 546 lett. e cod.
proc. pen. per omessa considerazione dei motivi di gravame ai quali non
è stata data risposta critica.

4. Con ricorso nell’interesse dell’ACCURSO si deduce:
4.1.

nullità della sentenza per omessa partecipazione dell’imputato
all’udienza del 2.4.2014 alla quale aveva chiesto di essere tradotto con
istanza pervenuta in cancelleria il 14.3.2014 alla quale non è stato dato
risposta, celebrandosi l’udienza in assenza dell’imputato.

4.2.

vizio della motivazione in ordine alle doglianze mosse in appello sul
trattamento sanzionatorio con riferimento alla recidiva facoltativa che
poteva essere esclusa.

responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e ibis

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PASCARELLA è infondato.
1.1.

Il primo motivo è infondato ed al limite dell’inammissibilità.
Invero, senza vizi logici e giuridici, la sentenza ha desunto la
responsabilità dell’imputato dal triplice elemento della sua presenza

il panetto di cocaina, dal comportamento agitato e nervoso di entrambi
gli imputati allorquando furono fermati che aveva determinato la
perquisizione da parte della p.g. e, infine, dalla divergenza delle
dichiarazioni tra i due imputati sulla ragione della presenza dello stesso
PASCARELLA a bordo della autovettura.
1.2.

Il secondo motivo è inammissibile perché generico non avendo
specificato il ricorrente quali deduzioni in appello fossero state neglette
dalla sentenza impugnata e quale decisività assumesse la asserita
omissione rispetto alla decisione assunta.

2.
2.1.
2.2.

Il ricorso dell’ACCURSO è infondato.
Il primo motivo è infondato.
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese
dall’imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca
espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l’interessato non manifesti,
nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente
presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla
celebrazione del dibattimento in sua assenza; è pertanto onere
dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di
espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si
formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell’art.
123 cod. proc. pen., senza che tale atto possa essere surrogato da
equipollenti. (Sez. 2, n. 2253 del 15/12/2000, Greco, Rv. 217827).

2.3. Del tutto correttamente, pertanto, il Presidente della Corte con
proprio provvedimento in atti ha ritenuto insuperata dalla istanza del
difensore, la precedente rinuncia personalmente espressa dall’imputato all’esito della disposta traduzione – a presenziare alli udienza.
2.4. Il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza – nel
considerare i precedenti specifici dell’imputato allorquando ha esaminato
il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche –

2

nella vettura dove, all’interno del sedile da lui occupato, era trasportato

implicitamente rigettato la doglianza relativa alla riconosciuta recidiva
facoltativa.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

processuali.
Così deciso in Roma, 11.12.2014.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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