Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 914 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 914 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PENNACCHI DANIELE N. IL 28/10/1975
avverso la sentenza n. 1357/2016 TRIBUNALE di VELLETRI, del
25/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Daniele Pennacchi ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Velletri
ha applicato al medesimo la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione
alle contestate detenzioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish,

ritenuta

l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla sola prima
violazione.

per avere il giudice omesso di ravvisare l’ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5, anche con
riguardo alla detenzione di hashish, e per avere in conseguenza determinato la pena in
continuazione fra le due violazioni.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Quanto alla prima censura, il giudice – tenuto ex lege a verificare la correttezza della
qualificazione giuridica dei fatti per i quali sia chiesto il c.d. patteggiamento – ha bene esposto
le ragioni per le quali, per un verso, ha ritenuto di ratificare la richiesta derubricazione della
imputazione sub capo A) nella fattispecie della “lieve entità” (in considerazione del dato
quantitativo della sostanza e del fatto che, come attestato dalla consulenza depositata,
l’imputato è assuntore di cocaina); per altro verso, ha stimato corretta la qualificazione
giuridica del reato di cui al capo B). In particolare, le considerazioni svolte a sostegno della
ritenuta insussistenza dei presupposti dell’ipotesi lieve quanto al capo B) si appalesano non
manifestamente irragionevoli e sono, pertanto, insindacabili nella sede di legittimità.
4. Ne discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

Il ricorrente eccepisce l’erronea applicazione di legge sotto un duplice profilo e, segnatamente,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA