Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9135 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9135 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGULO VACCA JHON JAIRO N. IL 11/11/1980
avverso la sentenza n. 633/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1)Con sentenza del 13.7.2011 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del
GUP del Tribunale di Trieste, emessa in data 7.4.2006, con la quale Angulo Vacca John
Jairo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la
diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione
per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e per una
pluralità di reati-fine ex DPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge per
carenza di motivazione.
2) Il ricorso è inammissibile.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. 5ez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbano
“indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il
necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte
spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono state
esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado”.
2.2) Il ricorrente, invece di confutare specificamente le argomentazioni, con le quali
la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, aveva ritenuto pienamente
provata la penale responsabilità dell’imputato (pag.12-13 sent.), si limita
genericamente a denunciare il vizio di motivazione senza indicare le ragioni di diritto e
gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
, della Cassa
sa delle ammende.
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
Così deciso in Roma il 10.1.2014

OSSERVA

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