Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9133 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9133 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EHIAGWINA MONDAY N. IL 14/12/1978
avverso la sentenza n. 749/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 25.6.2013 il &IP del Tribunale di Torino applicava a Ehiagwina
Monday, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444
c.p.p. di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR
309/90, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione ‘soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis Sez.Un.27.3.1992- Di
Benedetto; Sez.Un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva dalla
comunicazione della notizia di reato e dagli atti allegati, e che la pena concordata era
congrua avuto riguardo alla personalità dell’imputato e proporzionata alla gravità dei
fatti addebitati.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500
la delle ammende.
DEPos
Così deciso in Roma il 10.1.2014
IN cAr.lch-zLLERIA

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