Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9132 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 9132 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

MR7D1~4172A

sul ricorso proposto da:
RUSSO CARMELA N. IL 02/08/1929
MONTAGNA ANNUNZIATA N. IL 10/06/1955
avverso la sentenza n. 1766/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 5.6.2012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa in data
17.6.2010, con la quale Russo Carmela e Montagna Annunziato erano state condannate,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti
sulla contestata aggravante, per i reati di cui agli artt.64 e 71, 65 e 72, 83 e 95
D.P.R. 380/2001, e 349 commi 1 e 2 c.p., dichiarava non doversi nei confronti delle
imputate appellanti in ordine alle contravvenzioni ascritte perché estinte per
prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto in mesi 4 di reclusione ed
euro 300,00 di multa.
2) Propongono ricorso per cassazione Montagna Annunziato e Russo Carmela, a mezzo
del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendosi la
Corte territoriale limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare le
censure specifiche contenute nei motivi di appello.
Con motivi nuovi e memoria, pervenuti in data 6.11.2013, si evidenzia che non sussiste
l’inammissibilità del ricorso per Montagna.
3) Il ricorso di Russo Carmela è generico e manifestamente infondato.
3.1) Nello stesso ricorso si dà atto che la predetta Russo si trovava sul posto al
momento del sopralluogo (tanto che venne nominata custode del manufatto sottoposto
a sequestro) ed aveva la disponibilità del suolo. Aveva, quindi, interesse a proseguire
l’attività edilizia. Peraltro, la ricorrente sottoscrisse il verbale, accettando quindi la
nomina, e venne resa edotta degli “obblighi” su di lei gravanti. Era perciò
perfettamente a conoscenza degli obblighi di custodia dell’immobile sequestrato e
della immutabilità dello stato dei luoghi, pena conseguenze di carattere penale.
Come costantemente affermato da questa Corte, il custode è obbligato ad esercitare
sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia
continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive
ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero,
qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso
fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta
vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che
il custode abbia provveduto ad avvertire dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che
detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne
che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto
per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità
oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode
(cfr. ex multis Cass.pen.sez.VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez.3 n.2989 del
28.1.2000). Risponde, pertanto del reato di cui all’art.349 c.p. il custode che non
dimostri l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui
grava l’obbligo di impedire la violazione dei sigilli. (cfr.Cass.pen.sez.3 24.5.2006
n.19424; conf. Cass.pen. sez. 3 n.35956 del 22.9.2010).
1

OSSERVA

/e

4) La Montagna è stata ritenuta responsabile di concorso (con il custode) nella
violazione dei sigilli, con motivazione apodittica. La Corte si limita, invero, ad indicare
la ricorrente come proprietaria del suolo ed abitante in zona..
Essendo pacifico, come si è visto, che custode del manufatto sottoposto a sequestro
era Russo Carmela, sarebbe stato necessario motivare adeguatamente in ordine al
contributo dato dalla Montagna nella consumazione del reato di cui all’art.349 c.p.
La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata in relazione alla posizione
della Montagna, con rinvio per nuovo esame. Senonchè nel frattempo è maturata la
prescrizione e l’annullamento con rinvio è incompatibile con l’obbligo d immediata
declaratoria di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Essendo stato il reato di violazione di sigilli accertato in data 20.3.1996, il termine
massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 è maturato, infatti, in data 20.9.2013.
5) Il ricorso della Russo deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
5.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità e di dichiarare quindi la
prescrizione anche nei confronti della Russo.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il principio che l’intervenuta formazione del giudicato
sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione
della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni
possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia
di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al
giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia,
derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle
cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo
altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi
già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Russo Carmela e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di Montagna Annunziato
perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA