Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9131 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9131 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VIVO CARMINE N. IL 09/04/1941
avverso la sentenza n. 898/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 12.2.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, emessa in data
4.11.2010, con la quale De Vivo Carmine, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge)
di mesi 2, giorni 10 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda per i reati di cui agli
artt.44 lett.b), 64 e 65 DPR 380/2001.
Propone ricorso per cassazione De Vivo Carmine, a mezzo del difensore, denunciando
la violazione di legge, nonché il difetto e contraddittorietà della motivazione in
relazione all’affermazione di penale responsabilità.
2) Il ricorso è inammissibile.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. Sez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbano
“indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il
necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte
spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono state
esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado”.
2.2) Il ricorrente, invece di confutare specificamente le argomentazioni, con le quali
la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, aveva ritenuto pienamente
provata la penale responsabilità dell’imputato (quale proprietario e committente delle
opere abusivamente realizzate -pag. 4 sent.), si limita genericamente a denunciare il
vizio di motivazione senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono la richiesta di annullamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favor
delle ammende.
0E?osITATA
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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