Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9130 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9130 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE GIUSEPPE N. IL 20/03/1960
avverso la sentenza n. 5092/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 16.12.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Torre Annunziato, sez. dist. di &regnano, emessa in data 9.7.2009,
con la quale Gentile Giuseppe, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla
pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa per violazioni edilizie e violazione
di sigilli; con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con
precedente sentenza.
Propone ricorso per cessazione Gentile Giuseppe, a mezzo del difensore, denunciando
la carenza di motivazione in relazione all’entità della pena inflitta ed alla revoca del
beneficio della sospensione della pena.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. Sez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbano
“indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il
necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte
spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono state
esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado”.
2.2) Il ricorrente, invece di confutare specificamente le argomentazioni, con le quali
la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, aveva ritenuto la pena
adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato, e corretta (ricorrendone i
presupposti di legge) la revoca della sospensione della pena, si limita genericamente a
denunciare il vizio di motivazione senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare ex art.129 c.p.p. cause di non punibilità.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1110.1.2014

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