Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 913 del 18/09/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 913 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COPPOLA AGOSTINO N. IL 09/02/1971
avverso la sentenza n. 1620/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 18/09/2012

Con sentenza in data 15 marzo 2012 la Corte di appello di Salerno riformava la sentenza
emessa il 17 agosto 2011 dal Tribunale di Salerno con la quale Coppola Agostino, all’esito del
giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di furto aggravato e resistenza a
pubblico ufficiale, commessi in Salerno il 6 agosto 2011, riducendo la pena ad anni uno, mesi due
di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
illogicità della motivazione in quanto il giudice di appello non avrebbe preso in adeguata
consideratone la condotta dell’imputato descritta dal verbalizzante Capaldo, incompatibile con
un’azione furtiva, e aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur
riducendo la pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto in punto di responsabilità tende a sottoporre al giudizio
di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale
probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito il quale, con adeguata
motivazione, ha ritenuto infondata la versione difensiva del furto d’uso in relazione sulla base delle
stesse considerazioni, logicamente coerenti, del giudice di primo grado (non era verosimile che
l’imputato si fosse appropriato del furgone per la raccolta dei rifiuti alla cui guida era stato sorpreso
solo per fare rientro a casa, nonostante la brevità della strada da percorrere, con il rischio di essere
facilmente scoperto). Esula peraltro dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U.
30-4- 1997 n. 6402, Dessimone). Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, giustificato dagli “innumerevoli precedenti per furto e anche evasione”

dell’imputato, la

Corte osserva che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole
ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.
sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il
diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche
sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente
rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic).

Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il 18 settembre 2012
il cons. est.

processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di curo 1.000,00.

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